Oleoturismo sempre più protagonista nelle Marche, la giunta regionale presenta la proposta di legge
A monte della proposta di legge che si compone di 14 articoli c'è la legislazione nazionale che definisce le linee guida e gli indirizzi per l'attuazione delle attività oleoturistica. Spettano alla Regione le funzioni di controllo, vigilanza e sanzionatorie.Attività oleoturistiche Per attività oleoturistiche si intende l'insieme delle attività di conoscenza dell'olio extravergine di oliva espletate…

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A monte della proposta di legge che si compone di 14 articoli c’è la legislazione nazionale che definisce le linee guida e gli indirizzi per l’attuazione delle attività oleoturistica. Spettano alla Regione le funzioni di controllo, vigilanza e sanzionatorie.

Attività oleoturistiche
Per attività oleoturistiche si intende l’insieme delle attività di conoscenza dell’olio extravergine di oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’olivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio extravergine di oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione. In particolare:
a) attività formative e informative, rivolte al pubblico e ai consumatori, delle produzioni olivicole del territorio e della conoscenza dell’olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (Dop, Igp) nel cui areale si svolge l’attività;
b) iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativo svolte nell’ambito dei frantoi e degli oliveti, compresa la raccolta dimostrativa delle olive;
c) attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti.

Operatori oleoturistici
Possono esercitare attività di oleoturismo, anche con il supporto delle organizzazioni di produttori di settore riconosciute dalla Regione Marche e degli operatori specializzati nel settore turistico, esclusivamente le seguenti tipologie di soggetti:
a) gli imprenditori agricoli singoli o associati secondo quanto stabilito dall’articolo 2135 del codice civile che svolgono attività di olivicoltura, che trasformano in proprio o che fanno trasformare a terzi il proprio prodotto;
b) le imprese esercenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli di prevalente origine regionale.

Requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell’attività
Per lo svolgimento dell’attività oleoturistica, è richiesta la presenza di personale qualificato compreso tra il titolare e i soci dell’impresa, i familiari coadiuvanti, i dipendenti o collaboratori esterni, purchè dotati di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio e in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea a indirizzo agrario e, comunque, attinenti al settore di riferimento;
b) esperienza lavorativa almeno triennale svolta presso imprese olivicole di produzione primaria o di trasformazione;
c) attestato di frequenza di un corso di formazione con verifica delle conoscenze acquisite sull’attività olivicola e turistica, della durata almeno di 50 ore.

Fermi restando i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività oleoturistiche devono presentare i seguenti requisiti e standard minimi di qualità:
• apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni settimanali, all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
• sito o pagina web aziendale, contenenti gli strumenti di prenotazione delle visite;
• cartello da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza oleoturistica, gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; il cartello deve riportare anche il logo identificativo dell’attività oleoturistica approvato dalla giunta regionale;
• disponibilità di parcheggi in azienda o nelle vicinanze con adeguata indicazione;
• disponibilità di materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti, in formato digitale o cartaceo, anche con riferimento alla eventuale collaborazione tra più aziende del territorio, in almeno due lingue, compreso l’italiano;
• esposizione e distribuzione di materiale informativo, che può essere anche in formato digitale, sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia in ambito olivicolo che agroalimentare, sia in ambito artigianale e industriale, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività oleoturistica.

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