Le nuove sanzioni, anche pecuniarie, che l’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi potrà
irrogare in base al decreto legislativo anti-riciclaggio: le osservazioni al documento,
disponibile sul sito OAM, dovranno essere presentate, dalle parti interessate, entro e non
oltre il 4 luglio prossimo all’indirizzo di posta elettronica:
consultazione.pubblica@organismo-am.it
IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO DAL D.LGS N.90
Presupposto delle linee guida il nuovo sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs n.90 del
2017 che verrà applicato dall’OAM ma i cui proventi affluiranno al bilancio dello Stato.
Vengono comunque mantenuti gli attuali strumenti del richiamo e della sospensione (con
un minimo di 10 giorni anziché 6 mesi) o della cancellazione. In particolare è prevista la
sanzione pecuniaria da cinquecento a cinquemila euro nei confronti degli iscritti persone
fisiche e la sanzione pecuniaria da mille euro al 10% del fatturato nei confronti degli iscritti
persone giuridiche. La norma prevede che se il vantaggio ottenuto dall’autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati, le
sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto,
purché tale ammontare sia determinabile. Se il soggetto con un’azione od omissione viola
diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, si applica la
sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.
Si prevede che nella determinazione della sanzione l’OAM terrà conto di ogni circostanza
e in particolare della gravità e la durata della violazione; del grado di responsabilità; della
capacità finanziaria del responsabile della violazione; dell’entità del vantaggio ottenuto o
delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile; dei
pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione; del livello di cooperazione del
responsabile della violazione con l’Organismo; delle precedenti violazioni delle disposizioni
che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria, di mediazione creditizia e di
consulenza del credito; delle potenziali conseguenze sistemiche della violazione; delle
misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione
stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.
LE LINEE GUIDA
Obiettivo delle linee guida, spiega l’OAM nel documento in consultazione, è assicurare ai
potenziali destinatari dei provvedimenti sanzionatori trasparenza e conoscibilità dei criteri
utilizzati dall’Organismo, nell’ambito dell’esercizio della propria discrezionalità.
In particolare l’OAM si impegna a garantire la proporzionalità fra le contestazioni accertate
e le sanzioni in concreto applicate: la gamma di misure previste dall’articolo 8 del D.lgs. n.
90 del 2017 è infatti sufficientemente ampia da consentire una reale valutazione degli
aspetti relativi al caso concreto, tenendo conto della lesività dei singoli comportamenti per
la stabilità, l’integrità e la reputazione dell’intero settore dell’intermediazione del credito.
Le sanzioni pecuniarie diventeranno lo strumento sanzionatorio ordinario mentre il
richiamo e la sospensione o cancellazione avranno un’applicazione residuale riservata,
rispettivamente, ai casi di minore o maggiore gravità. Con riferimento ai procedimenti
sanzionatori in corso l’Organismo specifica che si applicherà la disciplina più favorevole al
destinatario della sanzione nel rispetto dei principi emersi in sede di giurisprudenza
europea.
Di seguito, le linee guida poste in consultazione.
CALCOLO DELL’IMPORTO BASE DELLA SANZIONE PECUNIARIA E DELLA
SANZIONE DELLA SOSPENSIONE.
Persone fisiche
L’importo sarà determinato moltiplicando il valore individuato tra il minimo (500 euro) ed il
massimo (5.000 euro) edittale, determinato in funzione della gravità dell’infrazione, per la
durata della stessa.
Persone giuridiche
L’importo sarà determinato moltiplicando la percentuale del fatturato (al netto dell’IVA e
delle altre imposte direttamente legate ai contratti) determinato in funzione della gravità
dell’infrazione, per la durata della stessa. L’ammontare sarà ricompreso tra un minimo
(1.000 euro) ed un massimo edittale (10% del fatturato).
Valutazione della gravità e durata della condotta
Gravità
L’Organismo chiarisce che saranno considerate più gravi le condotte che violano le norme
della disciplina sull’attività dei Mediatori e degli Agenti in attività finanziaria poste a tutela
del consumatore e del mercato, in termini di sicurezza, trasparenza e professionalità degli
operatori finanziari.
Durata
Nel valutare la durata, l’Organismo effettuerà un calcolo sul numero di anni nel corso dei
quali si è concretizzata la violazione; nel caso in cui la violazione sia perpetrata per
frazioni di anno, allora essa sarà calcolata in funzione dei mesi e dei giorni effettivi.
Stessi criteri saranno utilizzati per individuare l’entità della sanzione della sospensione
nell’ambito della forbice edittale prevista dal D.Lgs (non inferiore a dieci giorni e non
superiore ad un anno).
CALCOLO DELL’IMPORTO FINALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA.
L’importo base della sanzione potrà essere incrementato in considerazione di specifiche
circostanze che aggravano la violazione (c.d. circostanze aggravanti) o la attenuano,
tenendo conto, in questo secondo caso, dell’opera svolta dal soggetto per eliminare o
ridurre le conseguenze della violazione (c.d. circostanze attenuanti).
Nell’applicazione della sanzione si terrà conto anche della recidiva, qualora vengano
commesse più violazioni in momenti diversi nell’arco temporale di un quinquennio. In
questi casi, per l’ultima infrazione commessa, sarà di regola comminata una sanzione più
grave rispetto a quella applicata in precedenza.