Più tempo per i distributori di carburante alla trasmissione telematica dei corrispettivi

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carburanteUn provvedimento del 30 dicembre 2019 adottato dall’Agenzia delle Entrate d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il ministero dello Sviluppo Economico, modifica quello del 28 maggio 2018 e stabilisce termini di avvio differenziati in base ai volumi erogati lo scorso anno presso i singoli impianti. L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri scatta il 1° gennaio 2020 solo per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato benzina e gasolio per una quantità superiore a 3 milioni di litri. Ai soggetti con liquidazione trimestrale IVA viene inoltre data la possibilità di trasmettere i dati dei corrispettivi trimestralmente anziché ogni mese.

 

Tempi di avvio differenziati per gli impianti

 

L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (introdotto dalla Manovra 2018 – articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha modificato l’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015) è scattato il 1° luglio 2018 per i gestori di impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio “a elevata automazione”, in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità self-service prepagato. Il nuovo provvedimento, a seguito del confronto con le associazioni di categoria, definisce termini di avvio differenziati per soggetto in relazione alla quantità di benzina e gasolio erogata lo scorso anno presso i singoli impianti.

 

Il nuovo calendario

 

L’avvio dal 1° gennaio 2020 riguarda gli impianti che nel 2018 hanno erogato benzina e gasolio per oltre 3 milioni di litri, i quali potranno trasmettere i dati dei primi tre mesi del 2020 entro fine aprile. Sei mesi in più per i gestori di impianti che lo scorso anno hanno erogato volumi per oltre 1,5 milioni di litri: per loro, infatti, l’obbligo scatterà il 1° luglio 2020. “Finestra” ancora più ampia per i restanti operatori, per i quali l’adempimento diverrà obbligatorio tra un anno, il 1° gennaio 2021. Il provvedimento concede infine la possibilità ai soggetti con IVA trimestrale di ridurre la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi, che potranno essere inviati entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate -Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 30 dicembre 2019)

 

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