Più tutele ai risparmiatori per mutui e microcredito. Acquisto a rate con recesso

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Il cliente avrà più ragione. Più forte il diritto di recesso e la trasparenza sulla pubblicità che lancia sul mercato prodotti finanziari. E per le banche non sarà più possibile applicare modifiche unilaterali ai contratti di mutuo solo perché sono variate le condizioni di mercato. Intanto, nell’ordinamento, debutta il microcredito. Tutte le finanziarie confluiranno sotto l’ombrello di Bankitalia mentre mediatori creditizi e agenti potranno iscriversi ai rispettivi Albi solo previo esame con requisiti più stringenti.

È una sintesi articolata di interessi contrapposti lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2008/48/Ce sul credito al consumo e riordina il settore finanziario e i suoi addetti, atteso venerdì in Consiglio dei ministri per il “timbro” definitivo. Il primo sì di Palazzo Chigi era arrivato il 10 giugno. Poi i pareri parlamentari delle commissioni competenti entro il 20 luglio e il varo definitivo previsto prima della pausa estiva.

Il codice si applica a tutti i contratti di credito, esclusi i finanziamenti di importo complessivo sotto i 200 euro e oltre i 75mila. Il consumatore ha diritto di recedere dal finanziamento entro 14 giorni e nei contratti a tempo indeterminato sarà possibile in qualsiasi momento e senza oneri. Se il fornitore si dimostra inadempiente, il consumatore può recedere anche con diritto di rimborso delle rate già pagate. Se poi si annulla per vizio o difformità un contratto principale di acquisto, decade automaticamente anche l’eventuale finanziamento collegato.

Gli annunci pubblicitari devono essere chiari e illustrare, tra l’altro, il tasso d’interesse, le spese, il taeg, l’importo delle rate e quello complessivo. Se il finanziatore deve valutare la concessione del prestito sulla base di informazioni aggiornate, il consumatore ha diritto, però, di sapere quali informazioni sono state utilizzate e da dove sono state prese.

Novità riguardano anche i mutui, per i quali è abolito il cosiddetto ius variandi cioè il potere, da parte della banca, di modificare unilateralmente il tasso di interesse. Sembrano, poi, probabili la limitazione della cancellazione automatica delle ipoteche alle sole operazioni di credito fondiario e la portabilità del mutuo anche se il mutuatario non è un consumatore, ma, ad esempio, un’impresa.

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