Nonostante il Provvedimento Bankitalia del 15/07/2015 relativo alla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari – Correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti”, prevedesse al paragrafo 4.2.5. sezione VII Credito ai consumatori, che:
“Il mediatore creditizio comunica al finanziatore, secondo le modalità tra loro concordate, l’ammontare del compenso che il consumatore è tenuto a versargli, comunque in tempo utile affinché il finanziatore possa includerlo nel calcolo del TAEG”.
Ad oggi è ancora incerto e non ben definito l’ iter comportamentale che il Mediatore Creditizio e quindi il suo Collaboratore sul territorio devono tenere nella gestione dei cosiddetti rapporti “ Off Line” ( in assenza di convenzione ).
Il citato articolo 4.2.5, prevede infatti che venga definita la modalità di comunicazione dei costi sostenuti dal cliente per l’attività di Mediazione Creditizia ai fini di una corretta imputazione per il calcolo del Taeg dell’operazione di credito intermediata.
Allo scopo di acquisire in modo certo le modalità che ogni singola Banca/Intermediario ha adottato per adempiere a questa incombenza, si rende necessario predisporre un sistema univoco tra Società/Rete/Intermediario.
Proponiamo un modulo, che dovrà essere presentato ad ogni sede/filiale di tutte le Banche/Intermediari con i quali si inizierà un nuovo rapporto di collaborazione “non in convenzione” (Off Line) e restituito compilato all’incaricato della Società di Mediazione Creditizia che si occupa di redigere le “lettere di presentazione pratica”con gli importi di mediazione concordati con il cliente.
Clicca qui per scaricare la proposta di modulo