Quesito di diritto: mentre l’istituto si appresta a scomparire, il suo passaggio continua a segnare la giurisprudenza di legittimità

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Cass., 11 febbraio 2014, Sez. III, n. 3020 (leggi la sentenza per esteso)

La vicenda giudiziale approda in Cassazione all’esito di una contenzioso promosso al fine di ottenere la risoluzione di un contratto di finanziamento, in quanto funzionalmente collegato al contratto di vendita di una banca dati professionale.

Secondo le motivazioni addotte dalla ricorrente, poiché nel caso di specie ricorreva un’ipotesi di un mutuo di scopo, ancorché volontario, i due contratti dovevano considerarsi avvinti da un nesso teleologico.

In tale contesto, il Tribunale di Torino era giunto alla conclusione che i profili di invalidità del contratto di vendita dovevano riverberare i loro effetti negativi sul contrato di finanziamento, in ragione del nesso di interdipendenza causale che legava i due contratti (Cfr. Trib. Torino, 14.02.2003, n. 7).

Il Giudice di prime cure aveva però trascurato di esaminare la possibilità che, trattandosi di un’ipotesi di mutuo di scopo volontario, le parti potevano prevedere, nel regolamento contrattuale, che il mancato adempimento all’obbligo di consegna dei beni non comportava la risoluzione del contratto di finanziamento.

In questo senso si esprimeva qualche hanno più tardi proprio la Corte d’Appello di Torino, la quale, forte di una lunga tradizione di pronunce intervenute in materia di collegamento funzionale, affermava che, l’eventuale interdipendenza causale tra i due contratti, doveva essere accertata attraverso il primo criterio di ermeneutica contrattuale, ossia le espressioni utilizzate dalle parti (Cfr. Corte d’Appello di Torino, 5.03.2007, n. 352).

Il giudizio giungeva infine in Cassazione, ove, rilevata l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366, n. 6) c.p.c., venivano altresì dichiarati inammissibili i motivi di ricorso così congegnati: 1) «Le motivazioni addotte dalla Corte sono congrue, logiche e sufficienti per escludere la sussistenza nel caso di specie di una ipotesi di mutuo di scopo?»; 2) «in sede di interpretazione del contratto, il criterio letterale prevale sugli altri criteri?».

La Cassazione, in particolare, giunge alla conclusione che: “Il primo motivo è inammissibile in mancanza di chiara indicazione del fatto controverso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata il 05.03.07, non surrogabile da un quesito di diritto meramente esplorativo…. Anche il secondo motivo è inammissibile, per inidoneità del quesito di diritto, del tutto astratto e privo di riferimenti alla fattispecie concreta” (Cass., 11 febbraio 2014, n. 3020).

Come noto, la funzione del quesito, almeno nelle intenzioni iniziali del legislatore, era stata individuata nell’esigenza di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie.

L’istituto costituiva, quindi, il punto di congiunzione essenziale tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non poteva consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura.

Il quesito, in altre parole, rappresentava la chiave di lettura delle ragioni esposte in sede di ricorso, in grado di porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che aveva pronunciato la sentenza impugnata (Cfr. Cass. 9 maggio 2008, n. 11535).

Tuttavia, perché il quesito fosse idoneo ai fini dell’ammissibilità del ricorso in Cassazione, lo stesso doveva contenere l’indicazione dell’errore di diritto che aveva indotto il giudice ad adottare una determinata conclusione, indicando altresì la corretta soluzione di diritto che avrebbe dovuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cass. Sez. Un., 5 febbraio 2008, n. 2658).

E ciò, per tutti i ricorsi proposti avverso le sentenze della Corte di Appello pubblicate sino alla data del 4 luglio 2009.

La legge 18 giugno 2009 n. 69, infatti, nel disporre l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. ha affermato che il quesito di diritto continua ad essere applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze anteriori a tale data.

Di conseguenza, mentre l’istituto si appresta a scomparire dall’ordinamento, per tutti ricorsi avverso le decisioni anteriori al 4 luglio 2009, il quesito di diritto continua a segnare il suo passaggio nella giurisprudenza di legittimità.

Articolo tratto da

iusletter

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