Recepita la “Direttiva Consumatori”

Ancora nessun commento

In data 21 febbraio 2014 è stato emanato il D.Lgs. n. 21, in attuazione della direttiva 2011/83/UE c.d. “Direttiva Consumatori” (sui diritti dei consumatori) – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 marzo scorso ed entrato in vigore il successivo 26 marzo 2014 (GU Serie Generale n.58 del 11-3-2014) – il quale, in un’ottica semplificativa e di aggiornamento legislativo, modifica le direttive 93/13/CEE (sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) e 1999/44/CE (su alcuni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo) e che abroga le direttive 85/577/CEE (sulla tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali) e 97/7/CE (sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza).

Il Decreto, in particolare, modifica gli artt. da 45 a 67 del Codice del Consumo (D.LGs. 6 settembre 2005, n. 206) ovvero le norme che regolano i contratti negoziati fuori dai locali commerciali (c.d. vendita porta a porta) e i contratti a distanza (ovvero i contratti conclusi online, o con qualsiasi mezzo di comunicazione che non preveda la presenza fisica e simultanea delle parti), ampliando così la tutela a favore dei consumatori. Tali modifiche entreranno a tutti gli effetti in vigore solo a far data dal 14 giugno 2014 e per quei contratti conclusi a decorrere da tale data.

La finalità del decreto è quella di armonizzare – tra le varie legislazioni degli Stati membri – la disciplina in materia di diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, così da consentire ai consumatori del mercato unico di poter accedere ad una normativa uniforme per tutti gli Stati EU.

Tra le principali novità introdotte dalla Direttiva:

i)              maggiori obblighi informativi precontrattuali in favore del consumatore (quali ad es. l’obbligo di specificare l’identità del professionista, le caratteristiche del prodotto o del servizio offerto, le modalità di pagamento, le garanzie a favore del consumatore, etc.);

ii)             obbligo di forma scritta: con riferimento ai contratti conclusi telefonicamente, il contratto potrà dirsi a tutti gli effetti concluso solo in caso di firma dell’offerta contrattuale o dopo averla accettata per iscritto;

iii)            diritto di recesso (ovvero c.d. diritto di ripensamento): tale diritto potrà essere esercitato entro 14 giorni (prima la normativa prevedeva il termine di 10 giorni) – e sino ad 1 anno, in caso di omessa informativa in ordine alla facoltà in capo al consumatore di esercitare il diritto di recesso – senza obbligo di indicare alcuna movimentazione, mediante compilazione di modello tipo o presentando una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della propria volontà di recedere. In caso di esercizio del diritto di recesso, poi, il professionista dovrà rimborsare il consumatore entro i successivi 14 giorni ed entro il medesimo termine, poi, il consumatore dovrà restituire il bene a proprie spese (si evidenzia a tale riguardo che il diritto di recesso potrà riguardare anche un bene deteriorato, fatta comunque salva la diminuzione di valore del bene stesso);

iv)           c’è una novità con riguardo al passaggio del rischio laddove si prevede che nei contratti nei quali il professionista deve spedire il bene al consumatore, il rischio di perdita o danneggiamento si trasferisce solo nel momento in cui il consumatore entra materialmente in possesso del bene (a meno che il consumatore abbia scelto un vettore diverso da quello indicato dal professionista);

v)            divieto generale di spese aggiuntive in caso di pagamento con bancomat o carta di credito ed, in via generale, per i numeri telefonici dedicati al consumatore.

Sarà, poi, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) a vigilare sull’applicazione delle norme in questione ed a sanzionare le eventuali pratiche commerciali scorrette. I maggiori poteri dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette sono in vigore già dal 26 marzo u.s..

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI