Regime forfettario – Superamento limiti reddito ex datore di lavoro – Rientro nel regime
Un titolare di P.Iva in regime forfettario che nel 2019 ha incassato dall'ex datore di lavoro fino al 2018 un importo eccedente il 50% degli incassi totali, dal 1° gennaio 2020 non potrà applicare il regime forfettario di cui fruiva in precedenza, ma lo potrà fare trascorsi i 2 anni richiesti, cioè dal 1/02/2021.
prestazione occasionale

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Un titolare di P.Iva in regime forfettario che nel 2019 ha incassato dall’ex datore di lavoro fino al 2018 un importo eccedente il 50% degli incassi totali, dal 1° gennaio 2020 non potrà applicare il regime forfettario di cui fruiva in precedenza, ma lo potrà fare trascorsi i 2 anni richiesti, cioè dal 1/02/2021. 
É quanto chiarito dall’Agenzia con la risposta n. 103/2020.

Nel caso di specie:

  • un lavoro dipendente a tempo determinato negli anni 2017 e 2018, nel 2018
  • aveva iniziato un’attività aderendo al regime forfetario.

Nel 2019 ha conseguito oltre il 50% dei propri compensi fatturando proprio nei confronti della società per la quale, fino all’anno prima, lavorava come dipendente. 

In merito alla situazione descritta, viene chiesto se una volta trascorso l’esercizio 2020 in regime di tassazione ordinaria, a partire dal 1° gennaio 2021 può rientrare nel regime forfetario, fermo restando l’esistenza di tutte le condizioni di accesso richieste.

RISPOSTA AGENZIA

L’art. 1, c. 57, lettera d-bis) della L. 190/2014, prevede:

  • non possono avvalersi del regime forfetario
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro
    • a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti e professioni.

Anche la circolare n. 9/2019 è intervenuta sulla causa ostativa, chiarendo che il legislatore ha dato importanza al requisito della “prevalenza” del lavoro esercitato nei confronti dell’ex titolare, elemento che andrà verificato al termine del periodo d’imposta.

Relativamente al caso descritto, viene precisato che:

  • una volta trascorsi il 2019 e il 2020, il rapporto di lavoro con l’ex titolare sarà cessato da due anni
  • e di conseguenza non troverà applicazione più la causa ostativa prevista dalla norma.

Il contribuente, quindi, potrà, in presenza di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge, rientrare nel regime forfetario a decorrere dall’anno d’imposta 2021.

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