Rischia una condanna per appropriazione indebita il commercialista che non presenta la dichiarazione dei redditi
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È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 39881 del 5 ottobre 2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un professionista che non aveva restituito per tempo le scritture contabili, impedendo così la presentazione della dichiarazione.

In particolare il ristoro è dovuto al cliente che riceve la cartella esattoriale per il mancato pagamento delle imposte neppure dichiarate.

Inutile il ricorso ai giudici di legittimità da parte della difesa del consulente. Il legale ha infatti tentato di smontare l’impianto accusatorio lamentano che la società non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto pagamento di 51 mila euro, l’importo della cartella esattoriale, relativa alla mancata presentazione della dichiarazione Iva e lamenta inoltre la mancata dimostrazione di un danno economico al quale sarebbe seguita la liquidazione della società.

In più, sempre per la difesa del cliente, la Corte d’Appello di Roma non avrebbe tenuto conto delle norme che regolano gli effetti della liquidazione di una società e della sua cancellazione dal registro delle imprese.

Per la terza sezione penale tutte queste obiezioni sono inammissibili. Per gli Ermellini, infatti, in termini generici e astratti la difesa del ricorrente formula censure sul fondamento della domanda risarcitoria, senza peraltro indicare in termini concreti e specifici la violazione di legge riferibile alla decisione. Le doglianze della difesa dell’imputato, per poter essere prese in considerazione, presuppongono la soluzione di questioni di fatto (individuazione del danno risarcibile ex art. 185 cod. pen) che dovranno essere oggetto vagliato nella competente sede di merito esulando al momento dal giudizio di legittimità. E ancora la Cassazione ricorda che la Corte d’Appello si è limitata a dichiarare l’esistenza, in capo all’imputato, dell’obbligo al risarcimento del danno, quale conseguenza della ritenuta consumazione del delitto di appropriazione indebita aggravata come contestato nel capo di imputazione. La stessa Corte d’Appello peraltro, respingendo la richiesta di pronunciare sulla richiesta di condanna dell’imputato al pagamento di una provvisionale, ha ritenuto opportuno demandare al giudice competente in sede civile ogni questione riguardante la determinazione del danno risarcibile in favore della parte civile costituita.

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