Sanzioni ridotte per chi aderisce al regime di adempimento collaborativo
prestazione occasionale

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Sanzioni ridotte alla metà, irrogabili in misura non superiore al minimo edittale e riscossione sospesa fino a quando il relativo accertamento non diviene definitivo; interpelli con procedura abbreviata e nessuna necessità di garanzie per ottenere il rimborso di imposte, questi i benefici riconosciuti alle società che aderiranno al regime di adempimento collaborativo (Cooperative compliance) di cui al titolo III del decreto legislativo recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente».

Il dlgs n. 128/2015, conosciuto soprattutto per aver riscritto la disciplina dell’abuso del diritto e del raddoppio dei termini di accertamento, delinea anche il nuovo istituto cosiddetto della Cooperative compliance i cui dettagli operativi saranno disciplinati da provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate. Tale istituto prevede da un lato l’impegno del contribuente a fornire volontariamente, o a richiesta, informazioni complete e tempestive sulle transazioni che presentano maggiori rischi fiscali; dall’altro l’impegno dell’Agenzia delle entrate a rispondere all’esigenza del contribuente di avere una tempestiva, equilibrata e definitiva risoluzione delle controversie, ciò secondo logiche di consapevolezza commerciale, imparzialità, proporzionalità, trasparenza e reattività. L’adesione al regime di adempimento collaborativo è su base volontaria ed è subordinato al possesso, da parte del contribuente, di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. In particolare nella relazione tecnica al dlgs 128/2015 è chiarito che per rischio fiscale deve intendersi «il rischio suscettibile di produrre danni patrimoniali o reputazionali, con particolare riferimento a ( ) violazioni dirette della normativa tributaria o ( ) [a casi di] incertezza normativa». Nel rischio fiscale «ricadono a pieno titolo ( ) tutte le operazioni che potrebbero configurare abuso del diritto».

L’Agenzia delle entrate, sia in sede di ammissione al regime sia successivamente, sarà tenuta a operare una valutazione del sistema di controllo adottato dai contribuenti ed eventualmente a proporre azioni correttive. Tale regime dovrebbe introdurre un’innovazione nel rapporto tributario, prevedendo nuove modalità di interlocuzione costante e preventiva tra contribuenti e amministrazione finanziaria, con la possibilità di pervenire a una comune valutazione dei rischi fiscali prima della presentazione della dichiarazione.

In fase di prima applicazione, l’adesione alla Cooperative compliance è riservata alle società che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiori a 10 miliardi di euro nonché alle società che avevano aderito al progetto pilota di adempimento collaborativo del giugno 2013. Nel tempo tuttavia questo regime sarà man mano esteso anche alle società con volume di affari o di ricavi non inferiori a 100 milioni di euro.

Da tale regime (nonostante la ristretta platea a cui è destinato – inizialmente al regime di adempimento collaborativo potranno aderire solo 45 imprese cfr. ItaliaOggi del 2/10/2015) tuttavia trarranno beneficio anche gli altri contribuenti i quali potranno conoscere le fattispecie che l’Agenzia delle entrate ritiene essere espressione di una pianificazione fiscale aggressiva. Infatti tra i doveri dell’amministrazione previsti dalla normativa in commento vi è quella di pubblicare online periodicamente «l’elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva» (art. 5, comma 1 lett. b dlgs 128/2015).

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