Rivalutazione più cara
Ci sarà tempo fino al 15 novembre 2023 per espletare le formalità necessarie per rivalutare i terreni e le partecipazioni.
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Ci sarà tempo fino al 15 novembre 2023 per espletare le formalità necessarie per rivalutare i terreni e le partecipazioni. Sale dal 14% al 16% l’aliquota dell’imposta sostitutiva da corrispondere per rideterminare i valori. Rispetto all’originaria versione della disposizione, contenuta nella legge di bilancio bollinata, passa dal 30 giugno al 15 novembre 2023 il termine ultimo fissato sia per la redazione ed il giuramento della perizia (documento indispensabile per procedere alla rivalutazione dei valori) sia per il versamento dell’unica o della prima rata dell’imposta sostitutiva richiesta per fruire dell’agevolazione. Le modifiche arrivano con due distinti emendamenti approvati alla legge di bilancio 2023 che vanno a modificare in maniera determinante l’impianto normativo contenuto all’articolo 2 c.2 del dl 282/2002 che accoglie la disposizione agevolativa per la rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni.

Per terreni si intendono quelli edificabili e con destinazione agricola e per partecipazioni quelle negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Entrambi i beni devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2023. Il versamento dell’imposta sostitutiva, la cui aliquota era inizialmente del 14% ed elevata poi al 16%, potrà essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 15 novembre 2023 e con applicazione, sulle rate successive alla prima, di interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente all’ammontare dell’imposta. E’ fondamentale ricordare che l’aliquota del 16% si applica sull’intero valore di perizia e la rivalutazione, come ribadito anche nella circolare 1/E/2021 delle Entrate, produce i suoi effetti e si perfeziona con il pagamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Inoltre, nel caso di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il predetto termine previsto (15 novembre 2023), la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l’eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.

Per procedere con la rivalutazione è necessario che il maggior valore sia rideterminato sulla base di una perizia giurata entro la data sempre del 15 novembre 2023. Per la rivalutazione dei terreni il documento deve essere redatto da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili o periti regolarmente iscritti alla Cciaa. Qualora si ridetermini invece il valore fiscale di titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, la perizia giurata deve essere predisposta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili. Per quanto riguarda il costo delle operazioni peritali riferite alle partecipazioni, se l’incarico è stato rilasciato dalla società, la stessa può portare in deduzione dal reddito impresa l’onere professionale sostenuto in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli invece la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

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