Sanzioni Bankitalia, stop al Tar Lazio

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Con un secondo colpo di spugna sul Codice del processo amministrativo la Corte Costituzionale riporta sotto la giurisdizione ordinaria le impugnazioni contro le sanzioni irrogate da Banca d’Italia.

A distanza di meno di due anni dalla prima dichiarazione di incostituzionalità – che riguardava le decisioni della Consob impugnate – la Consulta (sentenza 94 del 9 aprile 2014, depositata ieri) ha stabilito che competente a giudicare l’appello alle multe inflitte dalle autorità di vigilanza finanziarie è il giudice ordinario, e non invece il Tar Lazio come era stato stabilito nel Codice della procedura amministrativa (Dlgs 104/2010).
Tutta la materia del contenzioso con Banca d’Italia e Consob, di fatto, torna ora all’origine, considerato che la Corte, nel lungo provvedimento, fa rivivere le norme riviste dal Codice del 2010 e dalla sua ulteriore revisione del 2012. I ricorsi pertanto vanno ora a confluire nella competenza ordinaria della Corte d’appello di Roma.
Secondo la Consulta, che ha accolto le osservazioni dello stesso Tar Lazio – giudice remittente – il legislatore delegato nel momento in cui si apprestava a ritoccare le norme processuali amministrative ha bellamente ignorato la sentenza 162/2012 della Corte costituzionale (in materia Consob, appunto) oltre alle ripetute decisioni delle «giurisdizioni superiori».
Infatti, già prima dell’entrata in vigore del dlgs 104/2010 le Sezioni unite della Cassazione avevano stabilito che rientravano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative all’opposizione contro i provvedimenti con cui il ministero dell’Economia e delle Finanze, su richiesta della Consob o della Banca d’Italia, applica sanzioni amministrative di carattere pecuniario per la violazione delle norme in tema di intermediazione finanziaria (sentenza 2980/2005). Tra l’altro, la stessa Commissione giustizia della Camera pochi giorni prima della revisione del Codice del processo amministrativo chiedeva che, in considerazione della sentenza n. 162 della Corte costituzionale, si riformulasse la norma per escludere dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d’Italia e dalla Consob ai sensi dell’articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
Invece, scrive il giudice redattore Marta Cartabia, «il legislatore delegato non ha tenuto conto della giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, formatasi specificamente sul punto», e pertanto «si è illegittimamente discostato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, in violazione della delega».
A sollevare la questione di legittimità all’origine (nei confronti dei provvedimenti Consob, precursore del contenzioso odierno) era stata nel 2011 la Corte d’appello di Torino, secondo cui l’attività esercitata dalla Consob in queste materie non è «espressione di mera discrezionalità amministrativa», che come tale giustificherebbe la scelta del giudice-Tar, ma si tratterebbe piuttosto dell’esercizio di un potere che incide nei diritti soggettivi di persone ed enti: oltre a infliggere sanzioni pecuniarie, l’autorità di vigilanza è infatti autorizzata a emettere provvedimenti interdittivi, che possono arrivare fino al divieto a svolgere attività d’impresa.
La tutela di queste posizioni giuridiche, pertanto, non può che trovare la sua sede naturale davanti al tribunale ordinario.

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