Sanzioni ridotte quando si sana spontaneamente la posizione in tempi ristretti
prestazione occasionale

Ancora nessun commento

Trattamento sanzionatorio più mite nei casi in cui il contribuente sani spontaneamente la propria posizione in tempi ristretti ai fini delle imposte di registro, ipocatastali, di successione e di bollo; limite massimo alle sanzioni irrogabili ai sostituti d’imposta nei casi di violazioni in materia di certificazione unica; modifiche collegate agli adempimenti fiscali relativi ai contratti di locazione; individuazione delle modalità di riconoscimento delle perdite fiscali in sede di accertamento e/o adesione. Queste alcune delle novità contenute nel decreto sulla revisione del sistema sanzionatorio (dlgs 158/2015) nella parte residuale (Titolo II, Capo III rubricato «Altre disposizioni») dedicata alle modifiche introdotte a disposizioni diverse da quelle contenute nel dlgs 472/1997 («Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie») e nel dlgs 471/1997 («Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, Iva e riscossione dei tributi»).

Alcune novità in materia delle imposte di registro, ipocatastali, di successione e di bollo

Uno dei fili conduttori della revisione del sistema sanzionatorio è stato quello di mitigare la risposta dell’ordinamento nei confronti di condotte «meno gravi» e/o in presenza di circostanze che sono state ritenute per la loro stessa natura meritevoli di trattamenti sanzionatori più lievi (cfr. relazione illustrativa dlgs 158/2015). In tale contesto s’inseriscono alcune delle modifiche introdotte dal Capo III del Titolo II del dlgs 158/2015. E infatti diverse sono le disposizioni che introducono una riduzione delle sanzioni nei casi di adempimenti posti in essere con lieve ritardo. In particolare ai fini dell’imposta di registro è stato introdotto un nuovo periodo all’art. 69 del dpr 131/1986 che prevede che nei casi in cui «la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’imposta di registro» è effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni «si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro» e non la sanzione più grave (dal 120% al 240%) prevista per l’omissione della richiesta di registrazione. Analogamente anche per le imposte ipotecaria e catastale è stata prevista l’applicazione di una sanzione ridotta qualora «le richieste di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a 30 giorni» (art. 6, c. 1 dlgs 347/1990). In tal caso la sanzione per omessa trascrizione è ridotta alla metà. Anche la sanzione in misura fissa prevista in caso di omessa richiesta di trascrizioni o annotazioni «soggette a imposta fissa o non soggette a imposta o da eseguirsi a debito» è ridotta della metà nei casi in cui la richiesta avvenga con ritardo non superiore ai 30 giorni (art. 6, c. 2 dlgs 347/1990).

Trattamento sanzionatorio mitigato anche per il contribuente che presenti con lieve ritardo la dichiarazione di successione Infatti «se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’Ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da 150 euro a 500 euro» (art. 50, c. 1 dlgs 346/1990).

Sono ridotte alla metà anche la sanzione per omessa trasmissione della dichiarazione di conguaglio per l’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale qualora questa sia presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni (sanzioni dal 50% al 100% dell’imposta dovuta, art. 25, c. 3 dpr 642/1972).

Novità in materia di certificazione unica

Anche la disciplina sanzionatoria della certificazione unica ha subito delle modifiche. L’art. 21 del dlgs 158/2015 introduce un tetto massimo, pari a 50 mila euro quale limite per l’irrogazione della sanzione di 100 euro a carico del sostituto d’imposta per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. È inoltre previsto che se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine previsto per legge la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20 mila euro (art. 4, c. 6-quinquies dpr 322/1998).

Decorrenza delle novità

Le disposizioni del capo III del titolo II del dlgs 158/2015 «si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017» (art. 32) salva la disciplina del procedimento di computo in diminuzione delle perdite in accertamento prevista dall’art. 25 che per espressa previsione normativa sarà operativa dal 1° gennaio 2016.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI