Trattamento sanzionatorio più mite nei casi in cui il contribuente sani spontaneamente la propria posizione in tempi ristretti ai fini delle imposte di registro, ipocatastali, di successione e di bollo; limite massimo alle sanzioni irrogabili ai sostituti d’imposta nei casi di violazioni in materia di certificazione unica; modifiche collegate agli adempimenti fiscali relativi ai contratti di locazione; individuazione delle modalità di riconoscimento delle perdite fiscali in sede di accertamento e/o adesione. Queste alcune delle novità contenute nel decreto sulla revisione del sistema sanzionatorio (dlgs 158/2015) nella parte residuale (Titolo II, Capo III rubricato «Altre disposizioni») dedicata alle modifiche introdotte a disposizioni diverse da quelle contenute nel dlgs 472/1997 («Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie») e nel dlgs 471/1997 («Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, Iva e riscossione dei tributi»).
Alcune novità in materia delle imposte di registro, ipocatastali, di successione e di bollo
Uno dei fili conduttori della revisione del sistema sanzionatorio è stato quello di mitigare la risposta dell’ordinamento nei confronti di condotte «meno gravi» e/o in presenza di circostanze che sono state ritenute per la loro stessa natura meritevoli di trattamenti sanzionatori più lievi (cfr. relazione illustrativa dlgs 158/2015). In tale contesto s’inseriscono alcune delle modifiche introdotte dal Capo III del Titolo II del dlgs 158/2015. E infatti diverse sono le disposizioni che introducono una riduzione delle sanzioni nei casi di adempimenti posti in essere con lieve ritardo. In particolare ai fini dell’imposta di registro è stato introdotto un nuovo periodo all’art. 69 del dpr 131/1986 che prevede che nei casi in cui «la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’imposta di registro» è effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni «si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro» e non la sanzione più grave (dal 120% al 240%) prevista per l’omissione della richiesta di registrazione. Analogamente anche per le imposte ipotecaria e catastale è stata prevista l’applicazione di una sanzione ridotta qualora «le richieste di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a 30 giorni» (art. 6, c. 1 dlgs 347/1990). In tal caso la sanzione per omessa trascrizione è ridotta alla metà. Anche la sanzione in misura fissa prevista in caso di omessa richiesta di trascrizioni o annotazioni «soggette a imposta fissa o non soggette a imposta o da eseguirsi a debito» è ridotta della metà nei casi in cui la richiesta avvenga con ritardo non superiore ai 30 giorni (art. 6, c. 2 dlgs 347/1990).
Trattamento sanzionatorio mitigato anche per il contribuente che presenti con lieve ritardo la dichiarazione di successione Infatti «se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’Ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da 150 euro a 500 euro» (art. 50, c. 1 dlgs 346/1990).
Sono ridotte alla metà anche la sanzione per omessa trasmissione della dichiarazione di conguaglio per l’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale qualora questa sia presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni (sanzioni dal 50% al 100% dell’imposta dovuta, art. 25, c. 3 dpr 642/1972).
Novità in materia di certificazione unica
Anche la disciplina sanzionatoria della certificazione unica ha subito delle modifiche. L’art. 21 del dlgs 158/2015 introduce un tetto massimo, pari a 50 mila euro quale limite per l’irrogazione della sanzione di 100 euro a carico del sostituto d’imposta per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. È inoltre previsto che se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine previsto per legge la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20 mila euro (art. 4, c. 6-quinquies dpr 322/1998).
Decorrenza delle novità
Le disposizioni del capo III del titolo II del dlgs 158/2015 «si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017» (art. 32) salva la disciplina del procedimento di computo in diminuzione delle perdite in accertamento prevista dall’art. 25 che per espressa previsione normativa sarà operativa dal 1° gennaio 2016.