Secondo correttivo: il Senato discute il provvedimento e lo rinvia

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La 6ª Commissione permanente, Finanze e Tesoro, presiduta dal Senatore Mario Baldassari, nella sua 363ª seduta (del 04/07/2012) e alla presenza del sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Vieri Ceriani, in sede consultiva, ha analizzato lo “Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività e dei mediatori creditizi (n. 486)” (Parere al Ministro per i rapporti con il  Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio).

Di seguito i testi della discussione:

Il relatore Rosario Giorgio Costa (PdL) riferisce alla Commissione sul provvedimento, il cui articolo 1 introduce modifiche formali e di coordinamento all’articolo 1 del decreto legislativo n. 141 del 2010 (articolo 122 TUB).
L’articolo 2 apporta integrazioni e modifiche, anche di carattere sistematico, all’articolo 4 del decreto legislativo n. 141 del 2010, intervenendo sia sull’articolo 127 (in materia di trasparenza) sia sull’articolo 144 del TUB (in tema di sanzioni amministrative).
L’articolo 3 novella l’articolo 7 del decreto legislativo n. 141 del 2010, che a sua volta opera un’articolata riscrittura degli articoli 107-113 del TUB, in materia di  soggetti operanti nel  settore finanziario. In particolare, la disposizione chiarisce le forme giuridiche consentite per l’iscrizione nell’elenco degli operatori del microcredito.
L’articolo 4 mira ad apportare modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 141 del 2010.
L’articolo 5 mira ad integrare il regime transitorio attualmente disciplinato dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 141 del 2010.
L’articolo 6 modifica il nuovo Titolo IV del TUB che disciplina l’attività degli agenti in attività finanziaria e dei creditori finanziari. L’intervento correttivo consiste nel chiarire i punti più controversi dell’attuale normativa, emersi in fase di prima applicazione, con particolare riguardo agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari, alla costituzione e allo svolgimento di attività dell’Organismo di gestione degli elenchi e ai requisiti per l’iscrizione nei medesimi.
L’articolo 7 contiene modifiche concernenti le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 141 del 2010. La prima modifica è volta a specificare che le associazioni di categoria, oggetto della disposizione, sono giuridicamente non riconosciute e, per loro natura, non possono perseguire scopi commerciali. La seconda modifica proposta consente l’esternalizzazione di attività materiali a tutti i soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento. Infine, con il nuovo comma 2-bis, si specifica che l’obbligo di contribuzione previdenziale in favore della Fondazione Enasarco nonché dell’Inps sussiste in relazione all’attività di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti a prescindere dal soggetto operante nel settore.
L’articolo 8 reca modifiche all’articolo 15, comma 5, del TUB, volte ad applicare a chi detiene il controllo in una società di agenzia o di mediazione creditizia tutti i requisiti di onorabilità riferiti alle persone fisiche; precisa che i  requisiti onorabilità si applicano agli esponenti aziendali nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica; assicura che nel caso di iscrizione di persone giuridiche straniere i requisiti di onorabilità sono valutati secondo criteri di equivalenza.
L’articolo 9 è inteso a coordinare il testo dell’articolo 16, comma 1, del TUB con le disposizioni modificate in materia di polizze assicurative.
L’articolo 10 introduce nuovi commi volti a sostituire la disposizione contenuta nell’articolo 128-quater, comma 8, del TUB, che crea numerose difficoltà e genera asimmetrie tra i diversi attori nel mercato della distribuzione. Inoltre, viene chiarita la nozione di collaboratore.
L’articolo 11 condiziona l’esercizio dell’attività di cambiavalute all’iscrizione in un apposito registro tenuto dall’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
L’articolo 12 reca modifiche riguardanti la struttura dell’Organismo che tiene gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi.
L’articolo 13 contiene una modifica al comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 141 del 2010, volta a ricomprendere tra i soggetti obbligati al pagamento del contributo da versare all’Organismo anche i dipendenti e i collaboratori che hanno contatto con il pubblico.
L’articolo 14 dispone un intervento di correzione sull’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 141, volto, da un lato, ad eliminare il riferimento asistematico alle regole di condotta, la cui emanazione non è prevista in alcuna delle disposizioni introdotte dal decreto, dall’altro, a porre rimedio a un refuso della precedente formulazione che faceva ritenere che i collaboratori di agenti e mediatori non potessero essere lavoratori autonomi e in più introduceva tale nuova categoria non destinataria di alcun obbligo. Inoltre, l’intervento correttivo estende anche agli amministratori e ai direttori l’obbligo di formazione continua. Con l’inserimento nel medesimo articolo del nuovo comma 2-bis si vuole evitare la sovrapposizione di controlli da parte dell’Organismo e della Guardia di finanza e si promuove il coordinamento delle attività ispettive rispettivamente esercitate, anche se con diverse finalità, nei confronti di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.
L’articolo 15 dispone una rettifica all’articolo 23. comma 5, del decreto legislativo n. 141 del 2010, resasi necessaria al fine di coordinare il testo della norma con le disposizioni modificate in materia di polizze assicurative.
L’articolo 16 modifica l’articolo 24 del decreto legislativo n. 141 al fine di coordinare la norma con la previsione di estendere l’obbligo di aggiornamento professionale a carico di tutti gli operatori di settore, compresi gli amministratori, i direttori, i dipendenti e i collaboratori.
L’articolo 17 apporta modifiche di coordinamento all’articolo 26 del decreto legislativo n. 141.
L’articolo 18 introduce modifiche ad alcuni articoli del decreto legislativo n. 231 del 2007.
L’articolo 19 modifica l’articolo 28 del decreto legislativo n. 141 per allineare la disposizione al nuovo dettato dell’articolo 26.
L’articolo 20 contiene una modifica volta a porre rimedio ad un refuso presente nel precedente testo.
L’articolo 21 contiene una modifica volta ad eliminare la possibilità che, da parte degli enti pubblici e privati che detengono i dati, venga avanzata una qualsiasi richiesta di pagamento a fronte del servizio di interscambio di dati.
Gli articoli 22 e 23 recano modifiche volte ad adeguare il testo del decreto legislativo alle modifiche apportate, dalla legge comunitaria 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217), all’articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo, della legge delega 7 luglio 2009, n. 88.
L’articolo 24 reca una modifica finalizzata a differire l’invio, da parte degli aderenti, delle informazioni sulle frodi subite e sul rischio di frode a fronte della necessità di adeguare il dettato normativo alla effettiva tempistica di definizione della piattaforma tecnologica per il riscontro delle richieste di verifica dei dati relativi all’identità e al reddito.
L’articolo 25 mira ad allineare le previsioni, in esso contenute, relative agli agenti in attività finanziaria che svolgono l’attività di money transfer alle novità introdotte dall’articolo 49-bisdi cui si propone l’inserimento nel decreto legislativo n. 231 del 2007.
L’articolo 26 modifica l’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163(Codice dei contratti pubblici). Obiettivo di tale modifica è quello di eliminare la necessità dell’autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 30 della legge n. 109/1994 per il rilascio di fideiussioni da parte degli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 TUB.
Le modifiche apportate dall’articolo 27 consentono alle holding che non detengono partecipazioni tali da configurare lo svolgimento di un’attività finanziaria o comunque non idonee a farle rientrare nelle fattispecie previste dal nuovo comma 3-bis, di non essere soggette all’ambito di applicazione della disciplina speciale prevista per gli enti creditizi e le istituzioni finanziarie.
L’attuale formulazione del comma 20 dell’articolo 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 ha ingenerato numerosi dubbi interpretativi che hanno comportato un rilevante livello di contenzioso. La modifica proposta dall’articolo 28 è finalizzata a superare tali dubbi.
L’articolo 29, concernente la cessione di quote di stipendio o pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, attribuisce, in particolare, alla Banca d’Italia il potere di definire disposizioni volte a favorire la trasparenza, la correttezza ed efficienza nell’erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione.
L’articolo 30 indica l’entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introdotta alla lettera o) dell’articolo 18 del presente decreto legislativo.
L’articolo 31 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il relatore ha anche dichiarato che “nel corso della mattinata – previo assenso da parte della Presidenza della Commissione – ha avuto luogo un incontro informale con rappresentanti dell’ABI e dell’Organismo per la tenuta dell’albo dei  promotori finanziari, nel corso del quale sono state acquisite le proposte di modifica al testo dello schema di decreto legislativo formulate da tali soggetti (in accordo anche con l’ANASF e l’Assoreti). Auspica che la Commissione, ferma restando la sua autonomia di analisi e valutazione, possa acquisire quanto prima un orientamento del Governo sulla validità di tali proposte, con l’obiettivo di perfezionare ulteriormente il testo in esame”.

Il presidente Baldassarri ha ritenuto necessario puntualizzare, rispetto alle modalità con cui il relatore ha provveduto ad acquisire le proposte di modifica avanzate dagli interessati, “di essere stato informato solo nel corso dell’odierna mattinata circa lo svolgimento dell’incontro. Pertanto l’assenso dato allo svolgimento dell’incontro era finalizzato a facilitare il lavoro di approfondimento istruttorio da parte del Relatore, provvedendo ad acquisire le valutazioni e le proposte dei soggetti destinatari del provvedimento. Pertanto il suo avallo non può essere interpretato come una acritica condivisione di tali proposte”.

Il senatore Elio Lannutti (IdV), dopo aver dichiarato di essere stato informato dello svolgimento dell’incontro solo nel corso della mattinata, stigmatizza le modalità con cui si è provveduto ad acquisire le osservazioni da parte delle categorie interessate, dal momento che sarebbe stato preferibile utilizzare una diversa procedura improntata a una maggiore trasparenza.
Nel merito lamenta anche il fatto che le dichiarazioni formulate dal relatore sembrano voler prefigurare un impegno della Commissione a sostenere le proposte di modifica presentate nei confronti del Governo.

Il senatore Giuliano Barbolini (PD) “giudica necessario sgombrare il campo da ogni equivoco in merito ai profili procedurali richiamati in precedenza. Dopo essere stato informato tempestivamente dello svolgimento dell’incontro, ha deciso di prendervi parte nell’ottica di accelerare i lavori di approfondimento sullo schema di decreto legislativo, acquisendo con la massima celerità possibile le valutazioni e le analisi delle categorie interessate. Ricorda del resto che la senatrice Fontana, già in precedenti occasioni, aveva segnalato come fosse fondamentale per i lavori legislativi della Commissione potersi avvalere degli elementi conoscitivi forniti da soggetti particolarmente esperti nelle materie oggetto di esame. Rispetto a tale condivisibile obiettivo sottolinea quindi l’opportunità di non attribuire un peso eccessivo a questioni di carattere prevalentemente formale, dal momento che l’odierno incontro è da considerarsi certamente proficuo, con l’acquisizione di elementi di analisi e valutazione che saranno ulteriormente approfonditi dal Relatore ed eventualmente sottoposti alla Commissione”.
Nel merito del provvedimento “stima necessario acquisire l’orientamento del Governo in merito all’opportunità di attenuare i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione a esercitare l’attività di agente in attività finanziaria o di mediatore creditizio, dal momento che le norme contenute nello schema di decreto legislativo potrebbero rischiare di determinare un irrigidimento nell’accesso a tali servizi finanziari. D’altra parte, tale rischio deve essere valutato considerando anche che l’obiettivo del Governo è quello di effettuare una necessaria selezione dei soggetti abilitati, onde assicurare ai consumatori la certezza di avere interlocutori affidabili e qualificati. Sottolinea quindi che il Governo dovrebbe sciogliere tale nodo indicando se è possibile individuare una soluzione in grado di conciliare i due profili testé richiamati. In caso contrario riterrebbe comunque necessario assicurare prevalenza ai principi di tutela dei risparmiatori”.

La senatrice Maria Leddi (PD) ritiene necessario operare “una corretta valutazione delle modalità con cui il relatore Costa ha ritenuto preferibile acquisire le valutazioni delle categorie interessate, onde allontanare il sospetto che siano state privilegiate procedure poco trasparenti. A suo parere, invece, l’operato del Relatore è assolutamente ineccepibile, dal momento che egli, nella sua autonomia e in base allo specifico ruolo ricoperto, ha ritenuto opportuno utilizzare lo strumento più idoneo per svolgere un’attività istruttoria, nell’ambito peraltro di una sede istituzionale, di per sé idonea a garantire la necessaria trasparenza. Sempre nell’ambito della propria autonomia spetterà al Relatore il compito di vagliare e selezionare le proposte da sottoporre alla Commissione”.
Nel merito del provvedimento, giudica “necessario soffermarsi su alcuni profili normativi, chiaramente ispirati alla logica di accrescere il livello di tutela e informazione dei consumatori, ma che tuttavia potrebbero produrre degli effetti in senso contrario. Si riferisce in particolare alla previsione che rende obbligatorio indicare più di un parametro per valutare il tasso di interesse dei prodotti finanziari, con riferimento al TAN, al TAEG e al TAG. Infatti tali indicatori potrebbero costringere i consumatori a svolgere verifiche faticose e non sempre agevoli alla ricerca del tasso di interesse più conveniente, ponendosi dunque in contrasto con l’obiettivo di accrescere l’informazione e la consapevolezza nella scelta dei prodotti finanziari. A suo avviso, sarebbe invece preferibile uniformare le modalità di formazione e di esplicitazione dei tassi di interesse, in modo da permettere un reale confronto ai consumatori”.

Il presidente Baldassarri, ricollegandosi a talune osservazioni svolte dalla senatrice Leddi, concorda con il rilievo secondo cui “ogni commissario, a maggior ragione se relatore designato sul provvedimento, può acquisire informazioni e valutazioni dalle categorie interessate con gli strumenti e le procedure ritenute preferibili. A suo parere, tuttavia, risulta sempre più corretto e  prudente che ciò avvenga nell’ambito di una cornice istituzionale. Nello specifico ribadisce di essere stato informato della richiesta di svolgere un incontro con le categorie interessate soltanto nella mattinata di oggi e che quindi non spettava a lui la decisione ad autorizzare lo svolgimento dell’incontro stesso, non essendo pervenuta alcuna formale richiesta di intervenire in audizione. Giudica comunque appropriata la scelta del Relatore di procedere a un incontro informale e sottolinea che la Commissione prenderà in esame, nella sua autonomia, le proposte che lo stesso Relatore riterrà di sottoporle”.

Il relatore ritiene doveroso precisare che, su sua richiesta, “tutti i rappresentanti dei Gruppi e, ovviamente lo stesso Presidente, sono stati informati tempestivamente dello svolgimento dell’incontro e che il richiamo all’assenso dato dal presidente Baldassarri è da intendersi come un atto di rispetto nei confronti della funzione da lui svolta, senza nessuna implicazione circa la condivisione o meno delle proposte che sono state acquisite”.

Il presidente rende noto che “il parere sullo schema di decreto legislativo dovrà essere espresso entro il 4 agosto: trattandosi di un arco di tempo abbastanza ampio e rilevata altresì la necessità di compiere ulteriori approfondimenti sul provvedimento in titolo, propone alla Commissione di rinviarne l’esame ad altra seduta”.

La Commissione concorda. Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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