Si avvicina il termine ultimo per il pagamento dell’Imu e della Tasi
prestazione occasionale

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E’ fissato per il prossimo 16 giugno, il termine ultimo per il versamento dell’acconto relativo all’Imposta municipale Propria ovvero l’Imu, e al Tributo per i servizi indivisibili ovvero Tasi, le tasse sulla casa che insieme alla tassa sui rifiuti Tari, che costituiscono l’Imposta Unica Comunale Iuc. Sarà possibile pagare l’acconto calcolabile sulla base delle delibere disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze, ovvero versando il tutto in un’unica rata o in due, delle quali la seconda con scadenza i prossimo 16 dicembre. La scadenza non riguarda le abitazioni principali, visto che per effetto della Legge di Stabilità 2016, per le prime case è stata cancellata anche la Tasi così come era successo l’anno precedente per l‘Imu.

Le soli eccezioni riguardando le abitazioni principali di categoria A/1, Imu e Tasi, entro il 16 giugno il pagamento delle prime rate: tutte le aliquote A/8 e A/9, che continuano a essere soggette all’Imu. La Tasi ovvero il Tributo per i servizi indivisibili è applicata con un’aliquota del 2,5 per mille ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale con un’aliquota dell’1 per mille. Il tributo per i servizi indivisibili si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi di fabbricati, ad eccezione come già anticipato dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali sopra citate. La Tasi è dovuta è dovuta dal titolare del diritto reale, e nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo, anche dall’occupante, stabilita nella misura compresa tra il 10% ed il 30% dell’imposta complessivamente dovuta.

La Tasi, per chi non lo sapesse, presenta la stessa base imponibile dell’Imu e l’aliquota stabilita dalla legge è pari all’ 1 per mille; i comuni, dunque, potranno disporre la riduzione dell’aliquota fino all’azzeramento della stessa ed introdurre specifiche agevolazioni. La normative, prevede che l’aliquota della Tasi debba rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, vale a dire il 6 per mille per l’abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e il 10,6 per mille per gli altri immobili.

Dunque, anche per il 2017 sono tenuti al pagamento dell’Imu e della Tasi tutti i proprietari di fabbricati e terreni che si trovano sul territorio italiano, oltre i titolari di un diritto reale di godimento come ad esempio l’usufruttuario, con l’eccezione di coloro che sono proprietari di un’abitazione principale (non appartenenti alle categorie catastali A1,A8,A9) per cui vige l’esenzione purché in quell’immobile vi dimorino e abbiano la residenza anagrafica. Come avviene il pagamento? I Comuni non inviano a casa nulla di precompilato per cui spetta ai contribuenti compilare il bollettino; sarà possibile effettuare il pagamento utilizzando il modello F24 disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.Va ricordato che per Imu e Tasi anche se riguardano lo stesso immobile, vanno compilati due moduli distinti indicando i diversi codici di riferimento dei tributi.

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