Sottoscrizione della banca: la sua mancanza non determina la nullità del contratto di conto corrente

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Tribunale di Milano, 4 agosto 2014

Si segnala la sentenza in oggetto, resa nell’ambito di una causa seguita da questo studio, poiché con la medesima – tra le varie statuizioni – il Giudice si è pronunciato in materia di sottoscrizione e conseguente validità dei contratti bancari.

Negli ultimi anni i correntisti hanno spesso sostenuto che i contratti prodotti in giudizio, qualora presentino soltanto la loro firma e non anche quella dell’istituto di credito, sarebbero nulli per mancata accettazione scritta da parte della banca.

La Suprema Corte ha già statuito l’infondatezza di tale eccezione e il Tribunale di Milano ha confermato di condividere tale orientamento.

Il G.U., infatti, ha affermato che i principi dettati dalla Corte di legittimità in materia di forma scritta del contratto di conto corrente sono condivisibili, atteso che la nullità per difetto di forma scritta ex art. 117 T.U.B. è relativa, rilevabile solo dal cliente, in quanto la sanzione di nullità è prevista a protezione del correntista e non anche della banca. Tuttavia, la produzione in giudizio di un contratto firmato dal cliente, con la dicitura “per la banca”, “fa ragionevolmente presumere che alla cliente sia stata consegnata la copia con la sottoscrizione del funzionario della banca e che il contratto si sia perfezionato con lo scambio delle dichiarazioni negoziali sottoscritte  da cliente e banca, non essendo necessaria ex art. 117 T.U.B. la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti. Va aggiunto che, comunque, nel caso in esame, è evidente la volontà manifestata dalla banca nel corso del rapporto di volersi avvalere della dichiarazione negoziale sottoscritta dalla cliente, volontà ribadita mediante la produzione dei documenti contrattuali in fase monitoria. Tale volontà si desume dall’invio degli estratti conto alla correntista, da cui si evince che nel corso del rapporto sono state applicate dalla banca le condizioni concordate nel contratto sottoscritto dalla cliente e tale volontà realizza un valido equivalente della sottoscrizione della banca eventualmente mancante, con conseguente perfezionamento del contratto”.

Con riguardo ai contratti di fideiussione, il tribunale milanese ha poi aggiunto che l’obbligazione di garanzia promana da un contratto unilaterale, con obbligazioni a carico di una sola parte, e, pertanto, non richiede, per il suo perfezionamento, l’accettazione espressa della banca.

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