Credito al consumo: la clausola di inopponibilità delle eccezioni non è da ricondursi nell’alveo di quelle connotate dal profilo della vessatorietà

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Corte d’Appello di Milano, 15 aprile 2014 (leggi la sentenza per esteso)

In questi termini si è espressa recentemente la Corte d’Appello di Milano, la quale, investita di una problematica di collegamento funzionale tra un contratto di finanziamento ed un contratto di time-sharing(c.d. multiproprietà), esaminata la clausola di inopponibilità delle eccezioni inserita in un regolamento negoziale di credito al consumo risalente al 02.06.2003, con sentenza pubblicata in data 15.04.2014 ha affermato che, essendo stata prevista la rinuncia ad opporre alla società Finanziaria eccezioni inerenti al contratto concluso tra il Consumatore e la società di Time-Sharing, detta clausola non può «ricondursi nell’alveo di quelle connotate dal profilo della vessatorietà a mente dell’art. 1469 bis c.c., quale vigente all’epoca di conclusione del contratto di finanziamento».

La ragione, secondo la Corte d’Appello, risiede nelle seguenti motivazioni: (i) in primo luogo, poiché essa non rientra tra quelle – anch’esse inerenti alla rinuncia a sollevare eccezioni – indicate ai nn. 16 e 18 del menzionato art. 1469 bis. c.c., posto che il primo si riferisce alle eccezioni concernenti il rapporto tra consumatore e il professionista, e che il secondo si riferisce, invece, a quelle concernenti il rapporto tra il consumatore ed i terzi; (ii) ed in secondo luogo, in quanto detta clausola non comporta a carico del consumatore, “come si esige dal 1° comma della disposizione di legge in argomento, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi specificamente concernenti il negozio giuridico di erogazione del finanziamento”.

La sentenza in commento si inserisce nel solco tracciato già qualche anno prima dal Tribunale di Vibo Valentia (20.07.2012), il quale, investito della stessa problematica, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso nei confronti della medesima Cliente di studio, ha precisato che : «non vi è dubbio che detta clausola risulti pienamente valida ed efficace in quanto speditamente approvata per iscritto dal […] in ossequio al disposto di cui all’art. 1341 c.c. e sottratta alla più severa normativa vigente nell’ambito della disciplina dei contratti fra professionisti e consumatori (art. 33 e 36 D.Lgd 206/205), atteso che nessuna norma sanziona la nullità di un clausola che esclude la responsabilità del professionista per l’inadempimento di un terzo. Ne trova applicazione il disposto ci cui all’art. 125 TUB che subordina la responsabilità sussidiarietà del finanziatore all’esistenza di un accordo di esclusiva per il finanziatore che nel caso in esame è pattizziamente escluso».

Ragionando in questi termini, è dunque da escludersi che nel caso di un contratto di prestito al consumo risalente al 02.06.2003, stipulato quindi in data anteriore la riforma ex D.Lgs., 06.09.2005, n. 206 (c.d. “Codice del Consumo”), la clausola di inopponibilità delle eccezioni possa essere ritenuta vessatoria ai sensi dell’art. 1469 bis c.c.

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