Ancora sulla commissione di massimo scoperto

Articolo del

Tribunale Chieti, 25 ottobre 2013  (leggi la sentenza per esteso)

La sentenza in oggetto conferma l’orientamento assunto negli ultimi tempi dalla giurisprudenza, secondo il quale la commissione di massimo scoperto, in particolare ove espressamente convenuta tra le parti, deve ritenersi legittima.

Il Tribunale ha ribadito che la c.m.s., seppure determini un incremento del tasso di interesse praticato, non è priva di causa, poiché costituisce corrispettivo per l’utilizzo da parte del cliente di importi superiorti al credito a suo disposizione.

Infatti “l’obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso, per l’apertura di credito, oltre alla misura degli interessi pattuiti, può essere considerata sorretta da causa lecita, in quanto, appunto, remunerazione correlata all’obbligo, a carico della banca, di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato, o in quanto correlata al rischio crescente che la banca assume, in proporzione all’ammontare dell’utilizzo concreto di detto credito da parte del cliente“.

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