Tempi stretti per le richieste di cassa integrazione ordinaria
quota cedibile

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La domanda, infatti, va presentata in via telematica all’Inps entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (oggi 25 giorni dalla fine del periodo di paga). Lo stabilisce, tra l’altro, il dlgs di riforma degli ammortizzatori sociali (Jobs Act) approvato venerdì in via definitiva dal consiglio dei ministri.

Campo di applicazione. La riforma, prima di tutto, ridefinisce il campo di applicazione. Stabilisce, infatti, che la Cigo (il diritto cioè alle integrazioni ma anche i relativi obblighi contributivi) si applica alle seguenti imprese:

a) industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;

b) coop di produzione e lavoro ad eccezione di quelle elencate dal dpr n. 602/1970 (si veda tabella);

c) dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;

d) coop agricole, zootecniche e loro consorzi solo per i dipendenti a tempo indeterminato;

e) addette al noleggio e distribuzione film e sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

f) industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

g) produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

h) addette agli impianti elettrici e telefonici;

i) addette all’armamento ferroviario;

j) industriali degli enti pubblici, salvo che il capitale sia interamente pubblico;

k) industriali e artigiane dell’edilizia e affini;

l) industriali esercenti attività di escavazione e/o di lavorazione di materiale lapideo;

m) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono strutture e escavazione.

Causali di intervento. La riforma, ancora, ridefinisce le situazioni aziendali (causali) per le quali si può richiedere la Cigo: situazioni «dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o dipendenti (incluse le intemperie stagionali) e nelle situazioni temporanee di mercato».

Durata massima. La riforma conferma l’attuale disciplina sulla durata della Cigo. In sintesi, verrà erogata fino a massimo 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a 52 settimane in tutto. Raggiunto il limite (52 settimane consecutive), una nuova domanda può essere proposta per la stessa unità produttiva solo quando sono trascorse almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Infine, quando è relativa a più periodi non consecutivi, la Cigo non può superare in tutto le 52 settimane in un biennio mobile.

La domanda. L’impresa è tenuta a presentare in via telematica all’Inps la domanda di Cigo entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In caso di presentazione dopo il termine, la Cigo non potrà essere erogata per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Qualora, dall’omessa o ritardata presentazione della domanda, derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto alla Cigo, l’impresa è tenuta a risarcire per l’importo equivalente i lavoratori. Dal 1° gennaio 2016 la Cigo è concessa dalla sede Inps territorialmente competente.

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