Reati Iva a prescrizione lunga
prestazione occasionale

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Anche il diritto penale nazionale è sotto la tutela dell’Ue. La prescrizione abbreviata dei reati, introdotta dalla legge n. 251/2005 (cosiddetta «ex Cirielli»), contrasta con l’ordinamento comunitario quando non permette di punire adeguatamente le violazioni agli interessi finanziari dell’Unione, tra cui gli illeciti penali in materia di Iva. Lo ha stabilito la corte di giustizia Ue nella sentenza 8 settembre 2015, causa C-105/14, rispondendo alle questioni sollevate dal tribunale di Cuneo nell’ambito di un procedimento penale per frodi all’Iva.

È opportuno ricordare che, attualmente, il quadro normativo attuale è diverso, in quanto la legge n. 148/2011 ha elevato di un terzo di termini di prescrizione per i reati tributari previsti dagli articoli da 2 a 10 del dlgs n. 74/2000.

Venendo alla sentenza, il tribunale piemontese, rilevato che i reati contestati agli imputati erano sicuramente destinati a prescriversi prima della sentenza definitiva, aveva preso di mira l’art. 160, ultimo comma, del codice penale, che nel testo modificato dalla legge n. 251/2005, al verificarsi di fatti interruttivi della prescrizione, ne prolunga il termine di appena un quarto, anziché fino alla metà come previsto precedentemente. Considerato che tale normativa, a causa della particolare complessità delle indagini sui reati di frode fiscale, porta di fatto, nella maggior parte dei casi, all’impunità e, spesso, all’impossibilità per il fisco di recuperare l’Iva evasa, il tribunale decideva di sollevare davanti alla corte di giustizia una serie di questioni sulla possibile lesione della normativa comunitaria in materia di libera concorrenza, di aiuti di stato, di applicazione dell’Iva, nonché del principio di finanze sane.

Di tutte le questioni prospettate, la corte ha ritenuto pertinente solo quella relativa all’Iva, riformulandola nel senso che non si tratta di verificare se la prescrizione accorciata si traduca in una ipotesi di esenzione dall’Iva non prevista dalla direttiva 2006/112/Ce, ma se si risolva in un ostacolo all’efficace lotta alle frodi, incompatibile con la direttiva e con il diritto dell’Ue.

E la risposta è stata affermativa. Argomenta la sentenza che gli stati membri hanno l’obbligo di contrastare le frodi all’Iva e, in generale, le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. Vero è che gli essi hanno una certa discrezionalità di scelta delle sanzioni applicabili, ma per tutelare i suddetti interessi possono rendersi indispensabili, in ipotesi particolarmente gravi, sanzioni penali detentive, come peraltro espressamente previsto dalla convenzione di Lussemburgo del 26 luglio 1995 (c.d. Pif).

Spetta al giudice nazionale verificare se, nella fattispecie, la normativa consenta di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo i casi di frode grave lesivi degli interessi dell’Ue. Nella fattispecie, pur non essendo stato messo in dubbio il carattere dissuasivo della pena prevista dal dlgs n. 74/2000, né la conformità del termine di prescrizione per i fatti in causa, emerge dall’ordinanza di rinvio che, per via delle suddette modifiche all’art. 160 c.p., l’effetto temporale collegato alla causa interruttiva della prescrizione risulta neutralizzato dalla complessità e lunghezza dei procedimenti. Pertanto, qualora il giudice arrivasse alla conclusione che la normativa nazionale porta, in un numero considerevole di casi, all’impunità penale dei fatti di frode grave, si dovrebbe ritenere che le misure nazionali adottate a tutela degli interessi finanziari dell’Ue non sono adeguate. Il giudice nazionale dovrà inoltre verificare se la normativa applicabile ai casi di frode agli interessi Ue sia identica a quella applicabile ai casi lesivi dei soli interessi nazionali; sarebbe infatti in contrasto con il diritto dell’Ue la normativa che stabilisse, per tali ultimi casi, una prescrizione più lunga per fatti comparabili.

Ciò posto, occorre chiarire quali conseguenze derivano da un’eventuale incompatibilità comunitaria della normativa nazionale. Sul punto, secondo la corte, il giudice dovrebbe disapplicare tale normativa ed assicurarsi, nello stesso tempo, che siano rispettati i diritti fondamentali degli interessati. La Corte puntualizza che tale disapplicazione avrebbe solo l’effetto di non abbreviare il termine di prescrizione generale, e non quello di portare ad una condanna per un fatto che, al momento della commissione, non costituiva un reato secondo la normativa nazionale. Insomma, come osservato dall’avvocato generale nelle conclusioni depositate il 30 aprile 2015, una cosa è il diritto sostanziale, fondato sul principio di legalità e sulla retroattività della pena più favorevole, altra cosa sono gli istituti processuali come la prescrizione, che non devono necessariamente basarsi sulle disposizioni in vigore al tempo dei fatti. È da evidenziare, in proposito, che il favor rei previsto dal codice penale italiano, che prevede l’applicazione della «legge» più favorevole, laddove siano in gioco gli interessi dell’Ue, dovrebbe pertanto essere declinato nella più ristretta accezione dell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali, che prevede invece la retroattività della «pena» più favorevole.

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