Uscita da società di comodo: l’acquisto batte il leasing

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Per le società che hanno chiuso un triennio caratterizzato da perdite fiscali ripetute, la “via d’uscita” dalle società di comodo si presenta più semplice nel caso in cui i beni d’impresa siano stati acquistati rispetto all’ipotesi in cui i medesimi siano stati acquisiti con contratti di leasing.
Questa conclusione – che va contro al principio più volte espresso dall’agenzia delle Entrate di voler tendenzialmente assicurare neutralità fiscale tra acquisto diretto e locazione finanziaria – si ricava dal provvedimento direttoriale dell’11 giugno 2012, con cui sono state approvate le situazioni oggettive per la disapplicazione delle disposizioni recate dall’articolo 2, comma 36-decies e seguenti, del Dl 138/2011.
Con questa disposizione diventano società non operative, pur non ricorrendo i presupposti “tradizionali” di cui all’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, numero 724, le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi ovvero qualora, nel triennio considerato, sono per due periodi d’imposta in perdita fiscale e in uno dichiarino un reddito inferiore all’ammontare determinato ai sensi del citato articolo 30. In queste ipotesi la non operatività scatta a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta, ma restano ferme le cause di non applicazione della disciplina previste dall’articolo 30. Oltre a queste ultime, consentono di evitare la procedura dell’interpello disapplicativo di cui all’articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/73 le situazioni riportate da appositi provvedimenti emanati dall’Agenzia, quali il provvedimento del 14 febbraio 2008 (per la non operatività “tradizionale” causata dagli insufficienti ricavi conseguiti nel triennio) e quello dell’11 giugno 2012 (appositamente rivolto alle società “in perdita reiterata” in un triennio).
In quest’ultimo provvedimento spicca, tra le cause di disapplicazione, quella riportata alla lettera f), la quale, escludendo le «società che conseguono un margine operativo lordo positivo» almeno in uno dei tre anni considerati, ha sicuramente contribuito a escludere dalla “scomoda” situazione di non operatività molte imprese immobiliari e produttive.
Va però rilevato che la metodologia di determinazione del margine operativo lordo riportata in questa disposizione discrimina l’acquisizione di cespiti effettuata tramite locazione finanziaria rispetto a quella intervenuta tramite acquisto diretto. A questi fini, infatti, il Mol è individuato come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti. Ne consegue che chi ha acquistato, ad esempio, un capannone industriale determina il Mol stornando la quota annua di ammortamento, mentre chi ha acquisito il medesimo immobile in leasing deve “rassegnarsi” a un Mol su cui grava fortemente in negativo il canone di locazione di periodo. Peraltro, in una accezione “aziendale”, il Mol esprime il margine prodotto prima dei costi finanziari, fiscali e di investimento, comprese sia le quote di ammortamento che i canoni di leasing.
Occorre ricordare che analogo problema si propose in sede di prima formulazione della disposizione che limita la deducibilità degli interessi passivi, disciplinata dall’articolo 96 Tuir. In questo caso la grandezza di riferimento è il Rol (risultato operativo lordo), che è determinato come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lett. a) e b), «e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio». Mentre, quindi, ai fini dell’articolo 96 Tuir leasing e acquisto diretto subiscono lo stesso trattamento, ai fini delle società di comodo è molto più semplice per chi ha il bene in proprietà evitare di ricorrere alla (aleatoria) procedura di interpello disapplicativo.
Poiché le cause di disapplicazione rappresentano delle vere e proprie eccezioni, e come tali vanno interpretate piuttosto rigidamente, ricorrere all’analogia sembra azzardato, anche se più aderente alla ratio del provvedimento. Occorre, quindi, un’integrazione da parte dell’Agenzia che intervenga sul testo del provvedimento dell’11 giugno o, quanto meno, con un chiarimento di prassi a completamento della Circolare

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