Usura bancaria: applicazione del tasso soglia agli interessi moratori

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Con ordinanza emessa in data 28/01/2014, il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, è tornato sul tema dell’usura bancaria, chiarendo che la sentenza n. 350/2013 resa dalla Corte di Cassazione, nel sancire il principio che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”, ha esclusivamente stabilito che anche gli interessi moratori sono vincolati al limite del tasso soglia e non che tasso corrispettivo e tasso di mora vadano cumulati al fine della verifica del rispetto della soglia antiusura.

Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., il mutuatario chiedeva dichiararsi la nullità della  clausole del contratto di mutuo, che stabilivano tasso ordinario e tasso di mora, affermando che i due tassi, sommati, portavano al superamento del tasso soglia vigente all’epoca della stipulazione del mutuo. Per l’effetto, ex art. 1815 c.c., chiedeva la condanna dell’Istituto mutuante alla restituzione degli interessi e spese percepiti, non dovuti, oltre al risarcimento del danno.

Il Giudice, sulla scorta della netta distinzione tra interessi corrispettivi e interessi moratori, ha chiarito l’esatta interpretazione della massima resa dalla Suprema Corte.

Infatti, partendo dall’assunto che gli interessi corrispettivi assolvono ad una funzione, appunto, dicorrispettivo cioè di compenso del vantaggio goduto dal detentore della somma di denaro, ex art. 820, comma 3 c.c., mentre gli interessi moratori esplicano una funzione di risarcimento del danno subito dal creditore per il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione, ex art. art. 1224, diviene pacifico che gli uni siano alternativi agli altri, nel senso che, se si applicano questi ultimi, a seguito del ritardo nell’adempimento o dell’inadempimento del debitore, non si potranno applicare i primi, a titolo di godimento della somma.

Al fine dell’accertamento del rispetto del tasso soglia,  i due tipi di interessi (e il loro tasso) dovranno, pertanto, essere valutati separatamente, posto che il debitore è tenuto a corrispondere gli uni o gli altri.

La nota sentenza n. 350/2013, resa dalla Corte di legittimità, di conseguenza, si è limitata a stabilire che anche gli interessi moratori sono assoggettati al limite della soglia antiusura; ex art. 1815, comma 2 c.c., il suo superamento potrà comportare la nullità della statuizione relativa agli interessi di mora, cosicché, in caso di ritardo nell’adempimento ovvero di inadempimento, il debitore sarà tenuto a corrispondere i soli interessi corrispettivi, anch’essi ove pattuiti nel rispetto del tasso soglia.

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