La sentenza della Cassazione n. 302/13 merita di essere segnalata, nella parte in cui ha effettuato alcuni chiarimenti in materia di rapporti non ancora esauriti al momento dell’entrata in vigore della legge anti – usura n. 108/1996.
I giudici di legittimità, confermando quanto già dichiarato dalla giurisprudenza maggioritaria, hanno affermato che, stante l’assenza di una previsione di retroattività, la pattuizione di interesse ultralegali non è viziata da nullità, ove sia sorretta da forma scritta; si configura un’ipotesi di illiceità soltanto laddove sussistano gli estremi del reato di cui all’art. 644 c.p. In tal caso, tuttavia, è esclusa l’automatica sostituzione del tasso originariamente convenuto con quello legale. Diversamente, secondo la Suprema Corte, “trattandosi di rapporti non esauriti al momento dell’entrata in vigore della l. n. 108, va richiamato l’art. 1 che ha previsto la fissazione di tassi soglia , al di sopra dei quali, gli interessi corrispettivi e moratori, ulteriormente maturati, vanno considerati usurario e dunque automaticamente sostituiti (…) dai tassi soglia”.