Vigilanza sui finanziamenti concessi da società di cartolarizzazione
Il difficile governo in banca uic

Ancora nessun commento

La Banca d’Italia ha pubblicato il 6 marzo un documento di consultazione relativo alla vigilanza sui finanziamenti concessi da società di cartolarizzazione previsti dal decreto “Competitività” convertito in legge nell’agosto 2014.
Il decreto ha modificato la legge sulla cartolarizzazione di crediti (legge 130/1999) prevedendo la possibilità di finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese al ricorrere di alcune condizioni. Una è che la banca o l’intermediario finanziario che individua i destinatari dei finanziamenti trattenga un “significativo interesse economico” nell’operazione (la “retention”), nel rispetto delle modalità stabilite, appunto, dalle disposizioni di attuazione della Banca d’Italia.
Lo schema di disposizioni di vigilanza pubblicato dalla Banca d’Italia regola tre aspetti delle operazioni con finanziamenti erogati dalle società-veicolo.
In primo luogo, le modalità con cui gli intermediari che selezionano i prenditori dei finanziamenti erogati da una società veicolo devono rispettare il requisito di “retention” che non potrà essere inferiore al 5% e dovrà essere attuato con le stesse modalità previste dalla normativa comunitaria per le cartolarizzazioni.
In secondo luogo, la selezione dei soggetti finanziati dovrà avvenire in base agli stessi criteri di valutazione e le stesse procedure deliberative adottate dalle rispettive banche o intermediari finanziari per l’assunzione di rischi creditizi in proprio. E, in terzo luogo, l’informativa agli investitori dovrà avere ad oggetto la struttura dell’operazione e la composizione delle attività sottostanti.
L’aspetto più rilevante è quello della “retention”. Nel documento di consultazione si precisa che la nuova disciplina stabilisce “un requisito autonomo e distinto da quello contenuto nella disciplina prudenziale delle cartolarizzazioni”. L’operazione di concessione di finanziamenti da parte di una società-veicolo, infatti, non sarebbe necessariamente da qualificare come “cartolarizzazione” ai sensi della disciplina prudenziale (regolamento europeo noto come “CRR”), in quanto nello schema delineato dalla nuova norma non è previsto il “tranching”.
Il tranching consiste nella segmentazione del profilo di rischio connesso al portafoglio sottostante alla relativa cartolarizzazione. Tale segmentazione si traduce, tipicamente, nell’emissione di classi distinte di titoli, ciascuna con diverso grado di priorità/subordinazione.
Quello del “tranching” è, in effetti, uno degli argomenti di maggiore interesse che emerge dal documento della Banca d’Italia. Da un lato, si riconosce che l’assenza di “tranching” è determinante per non applicare alle cartolarizzazioni “ordinarie” la normativa della retention prevista dal CRR, dall’altro lato invece si prevede per tali operazioni la retention indipendentemente dalla presenza o meno di un “tranching”.
Nella sostanza, se i finanziamenti vengono erogati da una banca o da un intermediario finanziario che, poi, cede i relativi crediti ad una società-veicolo, la quale a sua volta emette titoli di cartolarizzazione (c.d. “ABS”) senza tranching, l’operazione non sarebbe soggetta alla retention in quanto non si qualifica come “securitisation” ai sensi del CRR, questo in base all’interpretazione letterale delle disposizioni del CRR ed alla opinione largamente condivisa dagli operatori di mercato.
Diversamente, se i finanziamenti sono concessi direttamente da una società-veicolo ai sensi della nuova norma e tale società veicolo emette titoli garantiti dai finanziamenti sottostanti, ci sarebbe la “retention” anche se non vi è alcun tranching.
Va sottolineato come l’impostazione al tema della retention per questa particolare tipologia di operazioni, come riflessa nel documento di consultazione della Banca d’Italia, sia coerente con un certo trend che di recente si sta affermando sul mercato delle cartolarizzazioni (ad esempio, nel Regno Unito): gli investitori, infatti, probabilmente per proprie policies interne di investimento, a volte richiedono la “retention” anche per operazioni di cartolarizzazione senza tranching, sebbene questo non sia richiesto dal CRR. Questo atteggiamento è connesso anche al fatto che la normativa europea sulla retention pone esclusivamente sugli investitori l’obbligo di rispettarne i contenuti, piuttosto che sugli originator o gli sponsors.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI

Più di 4 milioni i cittadini che vivono nei Comuni senza credito ne finanza

L’assenza di sportelli bancari sul territorio e l’abbandono da parte delle banche delle zone più periferiche è un problema per le persone, per i professionisti, per i risparmiatori, ma anche per le imprese: perché un minor numero di banche e di filiali, si traduce, concretamente, anche in meno credito, con conseguenze facilmente immaginabili sull’economia, sugli investimenti, sulla crescita.

Leggi »