Voluntary con il vocabolario
Rientro capitali, costi sensibili

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Nella voluntary disclosure professionisti anche traduttori. Attività di non poco conto è quella richiesta nelle istruzioni e nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate sui modelli di voluntary disclosure. La relazione di accompagnamento dovrà infatti essere integrata dalla traduzione dei documenti che si allegano.

In pratica, spesso, si tratterà di tradurre migliaia di pagine di estratti conto e movimentazioni bancarie relativi a rapporti molto complessi (si pensi solo a una gestione patrimoniale particolarmente «attiva» che deve essere riscostruita minuziosamente ai fini della regolarizzazione). Ma non solo, ci si troverà di fronte anche a documentazione e atti formati all’estero, in gran parte in lingua francese o inglese, relativi ad esempio a società offshore, società immobiliari, trust o a fondazioni.

Questa operazione di traduzione richiederà molto tempo e importanti costi da sostenere, quando, forse, basterebbe richiedere la traduzione per quei documenti redatti in lingue meno comuni e meno conosciute dell’inglese, del francese, del tedesco e dello spagnolo. Senza dimenticare che eventuali chiarimenti sul contenuto dei documenti potranno essere richiesti in sede di contraddittorio.

Il contribuente per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge 186 del 2014 dovrà autodenunciarsi e mettere a disposizione del Fisco tutta la documentazione necessaria per una analisi completa della fattispecie e per il calcolo di quanto dovuto all’amministrazione finanziaria (sia per quel che riguarda le imposte che per quel che riguarda i redditi prodotti).

Parte integrante di questa «confessione» sarà la relazione di accompagnamento che il professionista che assiste il contribuente (o il contribuente stesso) dovrà allegare alla domanda di ammissione alla procedura.

La relazione di accompagnamento al modello costringerà i professionisti a provvedere a una descrizione analitica dei dati indicati nel modello, a una ricostruzione complessiva della fattispecie e delle violazioni oggetto di emersione, alla indicazione dei soggetti terzi collegati (con i noti problemi connessi a questo tipo di indicazione), alla spiegazione dettagliata dei redditi dalle attività estere oggetto di emersione alla segnalazione di eventuali «scudi fiscali» a cui il contribuente ha aderito nel passato (con una evidente perdita dell’anonimato garantito da quelle specifiche procedure di condono).

Appare immediatamente chiara la responsabilità gravante sulle spalle dei professionisti in questa delicata fase di preparazione della documentazione. Fase «introduttiva» forse ancor più delicata del successivo contraddittorio con l’Ucifi e l’Agenzia delle entrate. Contraddittorio e confronto che prenderanno, inevitabilmente, le mosse da quanto indicato nelle relazioni di accompagnamento.

Si è ben consci della necessità per l’Agenzia delle entrate di poter usufruire di un quadro riepilogativo della situazione che si intende regolarizzare, ciò per permettere all’Agenzia stessa di poter procedere più speditamente. Ma, appunto, di quadro riepilogativo si deve trattare, posto che il contribuente (e il suo professionista) non hanno alcun interesse a ricostruire in modo non veritiero la fattispecie.

Infatti, una eventuale difformità tra quanto descritto e quanto successivamente appurato dall’Agenzia delle entrate è già severamente sanzionata con il venire meno degli effetti della voluntary e con pesanti riflessi penali.

Anche l’obbligo di presentazione telematica dei documenti potrebbe creare molte difficoltà. Ad oggi, alcuni istituti di credito hanno espressamente rifiutato di fornire, in formato elettronico, la documentazione a supporto della voluntary, limitandosi alla consegna «cartacea». Facile, quindi, immaginare, il tempo necessario per trasformare in «formato elettronico» questi documenti con l’ulteriore rischio di incolpevoli errori nelle scansioni.

Si tratta di aspetti meramente procedurali ma che rischiano sia di «ingolfare» inutilmente le attività dei professionisti impegnati nell’assistenza di quei soggetti che intendono fare pace col Fisco sfruttando lo strumento della voluntary, sia di gravare il contribuente di inutili costi.

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