17 milioni per le imprese che effettuano interventi di bonifica dall’amianto
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BONIFICA AMIANTO: pubblicato in G.U. il 17 il Decreto Attuativo del Credito di Imposta Amianto che diventa ora pienamente Operativo.
FINALITA’: si tratta di un passo importante del Ministero dell’Ambiente per risanare i siti produttivi puntando sul coinvolgimento delle aziende con un finanziamento di 17 milioni di euro per le imprese che effettuano interventi di bonifica dall’amianto.
BENEFICIARI: possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica  assunta, dalle dimensioni aziendali e dal  regime contabile adottato,  che effettuano interventi di bonifica dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
RISORSE: i fondi disponibili ammontano a 17 milioni di euro.
INTERVENTI AMMESSI: sono ammissibili al credito d’imposta gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo  trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
SPESE AMMESSE: sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche. Sono  considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di: a) lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit; b) tubi, canalizzazioni e contenitori  per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto; c) sistemi di coibentazione industriale in amianto.
CREDITO DI IMPOSTA: il credito d’imposta e’ riconosciuto nella  misura  del  50  per cento delle spese sostenute per gli interventi effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
SPESA MINIMA: il credito d’imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro.
SPESA MASSIMA: l’ammontare totale dei costi  eleggibili e’, in ogni caso, limitato all’importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.
DOMANDA: dal 16 novembre 2016 e sino al 31marzo 2017, le  imprese interessate  presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del  territorio e del  mare  apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta, da presentarsi esclusivamente on line.
SCADENZA: 31 marzo 2017.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER INTERVENTI DI BONIFICA DEI BENI E DELLE AREE CONTENENTI AMIANTO.

(GU n.243 del 17-10-2016)

BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica  assunta, dalle dimensioni aziendali  e  dal  regime  contabile  adottato,  che effettuano interventi di bonifica dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

  • Sono invece escluse le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, e quelle che operano nei servizi di interesse economico generale, le cui agevolazioni sono disciplinate da altri regolamenti comunitari.

INTERVENTI AMMESSI

Sono  ammissibili  al  credito  d’imposta  gli  interventi   di rimozione  e  smaltimento,  anche  previo  trattamento  in   impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati  nel rispetto della normativa ambientale e  di  sicurezza  nei  luoghi  di lavoro.

  • Il Credito d’Imposta verrà concesso solo per interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto, non per il semplice incapsulamento o confinamento. Saranno  finanziati solo gli interventi conclusi, quelli di cui l’impresa può comprovare i pagamenti effettuati e l’avvenuto smaltimento in discarica dell’amianto entro il 31 dicembre 2016.

SPESE AMMESSE

Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non  oltre  l’ammontare  di  10.000,00  euro  per  ciascun
progetto di bonifica unitariamente considerato.

Sono  considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:

  • a) lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
  • b) tubi, canalizzazioni e  contenitori  per  il  trasporto  e  lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
  • c) sistemi di coibentazione industriale in amianto.

CREDITO DI IMPOSTA

Il credito d’imposta e’ riconosciuto nella  misura  del  50  per cento delle spese sostenute per gli interventi effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

DE MINIMIS

L’agevolazione e’ concessa a ciascuna impresa nel  rispetto  dei limiti e delle condizioni di cui al  regolamento  (UE) n. 1407/2013 della  Commissione  europea  del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul  funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

SPESA MINIMA

Il  credito  d’imposta  spetta  a  condizione  che   la   spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun  progetto  di  bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro.

SPESA MASSIMA

L’ammontare totale dei costi eleggibili e’, in ogni caso, limitato all’importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.

SOSTENIMENTO DELLE SPESE

Le  spese  si  considerano  sostenute  secondo  quanto  previsto dall’art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

ATTESTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

L’effettivita’ del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata:

  • dal presidente del collegio sindacale,
  • ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali,
  • o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
  • o  nell’albo  dei periti commerciali
  • o in quello dei consulenti del lavoro,
  • ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

DIVIETO DI CUMULO

Il  credito  d’imposta  e’  alternativo  e  non  cumulabile,  in relazione a medesime voci  di  spesa,  con  ogni  altra  agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

DOMANDA

A  decorrere  dal  trentesimo  giorno  successivo  a  quello  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale

  • E SINO AL 31MARZO 2017, 

le  imprese interessate  presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del  territorio e del  mare  apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta, da presentarsi esclusivamente on line.

  • Il credito d’imposta e’ riconosciuto previa verifica dell’ammissibilita’ in ordine al  rispetto  dei  requisiti  previsti, secondo l’ordine di presentazione delle domande e sino all’esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni  di euro.
  • Entro novanta giorni dalla data di presentazione  delle  singole domande di cui al comma 1, il Ministero comunica  all’impresa  il  riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo  del credito effettivamente spettante.

REGIME FISCALE DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito d’imposta di cui al  presente  decreto  non  concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito d’imposta e’  ripartito  nonche’ utilizzato in  tre quote annuali di pari importo ed e’ indicato nella dichiarazione  dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del  credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi  di  imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude
l’utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre  2016.

  • La  prima  quota  annuale  e’ utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il  credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

  • A tal fine, il modello  F24 deve essere presentato esclusivamente tramite  i  servizi  telematici messi a disposizione dall’Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto dell’operazione di  versamento.
  • L’ammontare  del  credito  d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso  dal Ministero dell’ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

CONTROLLO

Ai fini del controllo, il  Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, preventivamente alla  comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalita’ telematiche definite d’intesa, le imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito  concesso, nonche’ le eventuali variazioni e revoche.

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