Indagini bancarie, parola alla difesa

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La difesa dalle indagini finanziarie richiede prove adeguate, anche alla luce della circolare 25/E/2014. In questo documento l’Agenzia ribadisce che gli accertamenti bancari sono volti principalmente a ricostruire l’effettiva disponibilità reddituale del soggetto sottoposto a controllo (in linea con la circolare 32/E/2006) e sottolinea che il regime di presunzione relativa stabilito per le risultanze delle indagini finanziarie deve essere applicato dall’ufficio secondo logiche di proporzione e ragionevolezza, con riguardo in particolare ai prelievi.

Per capire a pieno il significato di questa precisazione, va fatto un passo indietro. Secondo le norme di legge (articoli 32, comma 1, Dpr 600/73, e 51, comma 2, Dpr 633/72), la documentazione e i dati relativi sia ai conti bancari sia alle operazioni extra-conto hanno valore di presunzione relativa, a patto che siano stati acquisiti presso gli intermediari finanziari a seguito di indagini finanziarie avviate mediante autorizzazione da parte del Direttore centrale accertamento o regionale delle Entrate o dal comandante regionale della Guardia di Finanza. In sostanza, i dati bancari sono vere e proprie “prove” che, da sole, possono essere poste a base delle rettifiche e degli accertamenti (sintetico, analitico, analitico-induttivo e induttivo).
In particolare, i versamenti non annotati nelle scritture contabili, nonché i prelevamenti di cui il soggetto controllato non abbia indicato l’effettivo beneficiario, sono considerati ricavi o compensi e accertati in capo allo stesso soggetto se il contribuente non dimostra che:
ene ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta;
rle informazioni raccolte sono irrilevanti ai fini fiscali.
Ai fini delle imposte sui redditi, non è riconosciuta la deducibilità dei costi correlabili ai ricavi non dichiarati, di cui non è stata fornita da parte del contribuente prova certa, nell’ambito dell’accertamento analitico o analitico-induttivo, mentre i “costi neri” (o “costi occulti”) possono essere presi in considerazione, in forma percentuale, solo nelle ipotesi di accertamento induttivo.
Ai fini Iva, invece, i versamenti non giustificati potranno essere contestati come operazioni imponibili, cessioni o prestazioni non contabilizzate, mentre i prelevamenti potranno essere valorizzati come acquisti in nero.
In tale contesto, alla luce delle nuove istruzioni impartite a livello centrale, gli uffici dovranno evitare di applicare le presunzioni relative in maniera automatica, rigida e acritica, dovendo al contrario verificare le giustificazioni del contribuente soprattutto in merito ai prelevamenti. Questo vuol dire che, d’ora in avanti – solo nel caso in cui il contribuente non sia in grado di indicare il beneficiario degli importi prelevati – l’ufficio applicherà in automatico la presunzione relativa, con conseguente “automatica” rilevanza del prelevamento quale ricavo o compenso. Al contrario, in caso di indicazione documentata del beneficiario, i prelevamenti dovrebbero al limite valere come elementi da utilizzare, insieme ad altri elementi precisi e concordanti, per una eventuale ricostruzione del reddito e della base imponibile Iva.
La stessa circolare 25/E raccomanda poi di evitare richieste di dettaglio su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle normali spese personali e/o familiari del contribuente. Una precisazione quanto mai opportuna. Se è vero che la legge non pone limiti quantitativi, è senz’altro discutibile – per quanto legittimo – chiedere conto a un professionista o a un imprenditore, di un prelevamento o di un versamento di 100 euro eseguito quattro o cinque anni prima.

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