Segnalazione in CR, gli obblighi e le verifiche in capo agli intermediari

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Tribunale di Milano, 28 agosto 2014 (leggi la sentenza per esteso)

Con ordinanza del 28 agosto 2014, il Tribunale di Milano, Giudice dott. Rossella Milone, ha affermato i seguenti principi in materia di segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi.

La segnalazione a sofferenza, proprio per il margine di discrezionalità che la caratterizza, richiede all’intermediario segnalante una verifica particolarmente attenta della situazione di fatto al fine di contemperare l’esigenza di contenimento del rischio creditizio e la tutela dell’interesse privato del soggetto segnalato.

Quindi, affinché la segnalazione a sofferenza sia legittima, il soggetto segnalato deve trovarsi in una situazione patrimoniale di difficoltà non transitoria, senza peraltro fare necessario riferimento all’insolvenza intesa quale situazione di incapienza o di definitiva irrecuperabilità o anche all’insolvenza presa in considerazione dall’art. 5 legge fallimentare.

La giurisprudenza ha avuto modo di specificare che l’ente creditizio dovrà aver riguardo della sola situazione oggettiva di incapacità finanziaria del soggetto segnalato, senza che possa aver rilievo la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del titolo di credito vantato dalla banca.

Il Tribunale di Milano non  ravvisava la sussistenza dello stato di insolvenza, – così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità -,  ed accoglieva il ricorso proposto dalla società illegittimamente segnalata.

L’autorità adita specificava che in assenza di segnali di allarme (protesti, pignoramenti, provvedimenti giudiziali di condanna), l’utilizzazione di mezzi finanziari reperiti dal sistema bancario non costituisce indice di sussistenza di una situazione di sofferenza. Lo stesso vale per il fatto in sé della sussistenza di sconfinamenti bancari e pure da quello dato dal ritardo di alcuni mesi nel deposito dell’ultimo bilancio.

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