Fino al momento della materiale disponibilità, la banca non è responsabile di furti
riconoscimento

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Cass., sez. I Civile, 29 gennaio 2015, n. 1733

L’odierno contributo sottopone all’attenzione dei lettori di Iusletter una recente pronuncia della Suprema Corte in materia di deposito bancario.

Il fatto. Una società che gestiva un supermercato in un centro commerciale vede rigettata, sia in primo, sia in secondo grado di giudizio, l’azione risarcitoria avviata nei confronti di un banca, ritenuta responsabile della mancata custodia dei valori – corrispondenti all’incasso della giornata – immessi in una cassaforte, non direttamente accessibile dalla banca ma dal vettore incaricato di trasferire tali beni alla Banca.

Gli ermellini rigettano il ricorso – confermando quindi i primi due gradi di giudizio – assumendo che la banca non era entrata nella disponibilità di tali somme e che, quindi, non poteva essere chiamata a rispondere del furto.

La pronuncia in esame prende le mosse dalla natura del contratto di deposito, nel quale la consegna della cosa è necessaria ai fini del perfezionamento del contratto medesimo.

Nel caso attenzionato, la società ritiene responsabile la banca per il furto subito sul presupposto che la banca avesse assunto la custodia dei valori al momento in cui gli stessi erano stati immessi in una speciale cassaforte all’interno della filiale.

I Giudici di Piazza Cavour confermano le sentenze dei giudici di merito precisando “che la banca non era giuridicamente entrata in possesso di tali somme e che, quindi, non era sorto l’obbligo di custodia derivante dal contratto di deposito”.

Con la sentenza n. 1733 del 29 gennaio 2015, la Corte di Cassazione precisa quindi che, “fino al momento della materiale disponibilità, da parte della banca, dei valori oggetto del contratto di deposito, la stessa non è responsabile di eventuali perdite o rapine commesse a danni del vettore incaricato della raccolta, trasporto, ricontazione e trattamento valori mobiliari”.

Articolo tratto da

iusletter

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