Segnalazione a sofferenza e successiva estinzione del debito
riconoscimento

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Cass., 29 gennaio 2015, n. 1725

Viene segnalata la sentenza in oggetto, poiché tramite la stessa la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire il proprio orientamento in tema di segnalazione in Centrale Rischi.

Prima di tutto, i giudici di legittimità hanno rammentato che la Centrale Rischi costituisce uno strumento di ausilio per gli intermediari, al fine di valutare il merito creditizio dei clienti, nonché per l’analisi e la gestione del relativo rischio, onde accrescere la stabilità del sistema.

Tale servizio è disciplinati dalle Istruzioni dettate da Banca d’Italia, contenute nella circolare n. 139/91 (e successivi aggiornamenti), che prevedono un articolato sistema di segnalazioni mensili, che consentono agli enti creditizi di conoscere la posizione globale della clientela.

In particolare, tra le categoria censite, “rispetto alle quali v’è obbligo di segnalazione in Centrale Rischi, rientra quella delle sofferenze, cui (…) va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalle aziende. Sempre secondo le Istruzioni l’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’istituto segnalante della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito. Sulla base del tenore testuale della disposizione resta dunque estraneo alla nozione di sofferenza l’inadempimento correlato ad una situazione di illiquidità contingente e non strutturale, non accompagnato, cioè, da un oggettivo stato di difficoltà a far fronte alle proprie obbligazioni. L’appostazione a sofferenza non richiede, però, una previsione di perdita del credito (…): ciò che conta, in sostanza, è la chiara e documentabile emergenza che, al momento della segnalazione, il rientro non appaia sicuro o, quantomeno, altamente probabile e che pertanto si configuri un serio pericolo di insolvenza”.

Alla luce di tali principi, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, nel caso di specie, la segnalazione effettuata dalla banca fosse legittima, in quanto eseguita a seguito dell’analisi dei bilanci redatta da una società di consulenza su incarico della stessa cliente, dalla quale emergeva una situazione di estrema vulnerabilità finanziaria.

Da ultimo, la società segnalata lamentava che, sebbene a un certo punto avesse estinto il suo debito mediante assegni, la banca avrebbe segnalato con ritardo l’intervenuto saldo. Sul punto, la Suprema Corte ha, invece, ritenuto corretto il comportamento dell’istituto di credito, che ha provveduto a comunicare a Banca d’Italia l’estinzione dell’esposizione solo dopo che la somma portata dai titoli era stata resa disponibile sul conto corrente. Infatti, secondo l’insegnamento della Cassazione, al fine della verifica della data di esecuzione di un pagamento, occorre fare riferimento al criterio del c.d. “saldo disponibile”.

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