Tribunale di Padova, 27 gennaio 2015
E’ quanto affermato di recente dal Tribunale di Padova, il quale, investito della quaestio iuris nel corso di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha chiarito in quale maniera debba essere riletta, e quindi interpretata, la sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 09.01.2013.
Il Giudice patavino ha, infatti, affermato che: “la citata sentenza si limita ad affermare che anche gli interessi moratori rilevano ai fini dell’usurarietà, ma non che si debbano sommare interessi corrispettivi e moratori (…) il tasso moratorio trova applicazione in via sostitutiva di quello corrispettivo in presenza di inadempimento e non in via cumulativa”.
Dopodiché, richiamati i chiarimenti della Banca d’Italia del 03.07.2013, il Giudice adito ha precisato altresì che: “gli interessi di mora sono esclusi dal TEG (…) la Banca d’Italia ha chiarito che, nelle procedure di controllo sui tassi moratori i TEG medi pubblicati devono essere aumentati della maggiorazione media stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento, pari a 2,1 punti percentuali”.
Dunque, anche per il Tribunale di Padova, ai fini della rilevabilità dell’eventuale superamento del tasso soglia, l’applicazione degli interessi di mora, in luogo di quelli corrispettivi, opera in via sostitutiva, e non cumulativa.
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