Incompatibilità tra ammortamento alla francese ed anatocismo
riconoscimento

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Tribunale di Torino, 17 settembre 2014

Con sentenza del 17 settembre 2014 il tribunale di Torino si è pronunciato in materia di ammortamento alla francese, enucleando i punti salienti di  tale metodo di ripartizione del debito, e precisando che tale meccanismo di calcolo “non comporta alcuna violazione dell’art. 1282 cod. Civ.”

In questa direzione, il giudice adito ha quindi affermato che l’incompatibilità teorica e giuridica tra ammortamento alla francese ed anatocismo si ricava dalla struttura stessa del piano di ammortamento caratterizzato da:

  • calcolo degli interessi  solo sul capitale residuo”,
  • “alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso”,
  • “visto che la rata paga oltre agli interessi sul capitale a scadere una quota del debito in linea capitale, si verifica un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione”.

La pronuncia costituisce un importante punto fermo non solo in materia di ammortamento alla francese, ma anche in punto di divieto di sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori.

L’analisi del giudice avalla totut corut la copiosa giurisprudenza che rileva l’illegittimità della prassi de qua, ma ne travalica i confini enunciando le conseguenze strettamente processuali della tesi di segno opposto.

Infatti, continuare ad affermare la necessità di sommare interessi corrispettivi e moratori per valutarne la portata eventualmente ultralegale, non solo non trova alcun ancoraggio nel dato normativo ed in quello giurisprudenziale, ma rivela il chiaro intento di violare proprio tali previsioni.

Pertanto, sul piano squisitamente processuale, tale condotta non può che delineare una responsabilità aggravata censurabile ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Articolo tratto da

iusletter

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