Al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute, da cui risulterebbe che sia stato omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito.
Con il Provvedimento dell’8 novembre, in particolare, sono chiarite le modalità con cui queste informazioni sono messe a disposizione dei contribuenti.
L’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione all’indirizzo PEC dei contribuenti interessati, che sarà disponibile anche nel “cassetto fiscale” del destinatario, contenente i dati utili relativi all’anomalia riscontrata.
I contribuenti o gli intermediari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni, a loro volta, possono richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia tramite PEC eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Gli stessi infine, una volta verificato il volume d’affari e venuti a conoscenza dell’esattezza delle informazioni fornite dall’amministrazione finanziaria, possono regolarizzare gli errori o le omissioni commessi avvalendosi del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997), beneficiando quindi della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.