Usurarietà dei tassi di interesse applicati al contratto di finanziamento: il costo dell’assicurazione si computa

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 Corte d’Appello di Milano,  22 gennaio 2014, n. 1070 

Con la pronuncia n. 1070 del 22 gennaio 2014, pubblicata il 14 marzo successivo, la Corte d’Appello di Milano ha osservato che nella determinazione del tasso di interesse applicato ad un contratto di finanziamento, sono da ricomprendere i costi della polizza assicurativa (nel caso in esame, la stessa era stipulata al fine di tutelare l’istituto erogante dal rischio di insolvenza del soggetto finanziato).

L’iter logico sotteso alla pronuncia trova naturale fondamento nell’art. 644 c.p., così come modificato dalla L. n. 108/1996, secondo cui “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”.

Nella fattispecie sottoposta all’attenzione del Collegio, tale collegamento all’erogazione del credito è stata evinto dalla contestualità tra la stipulazione della polizza e l’erogazione del finanziamento.

Sul punto, è stata giudicata del tutto priva di rilievo la circostanza per cui la polizza era stata contratta per autonoma scelta del soggetto finanziato “in quanto il dettato normativo non consente di porre alcuna distinzione tra l’ipotesi in cui la polizza sia obbligatoria e quella in cui sia facoltativa”.

Un ulteriore – interessante – passaggio logico della pronuncia è inoltre quello ove viene chiarito come l’interpretazione dell’art. 644 c.p. – norma di carattere primario – prescinda dalle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia le quali, “non essendo fonti normative”, sono prive di carattere vincolante per l’autorità giurisdizionale.

L’istituto finanziario aveva difatti eccepito che solo le Istruzioni della Banca d’Italia emanate nell’agosto del 2009 avevano previsto, a differenza delle precedenti, l’inclusione nel calcolo del TEG delle “spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore…se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”.

La Corte, per converso, ha rilevato come proprio tali Istruzioni finiscano per avvalorare necessariamente la tesi interpretativa del disposto ex art. 644 c.p. sopra richiamata.

Quanto sopra si pone nel solco di un orientamento sviluppato dalla Giurisprudenza (tra cui, ex multiis, si segnala Corte d’Appello di Torino, Sent. n. 152/2014) la quale esclude che le Istruzioni della Banca d’Italia, in quanto mere indicazioni di carattere tecnico,  possano essere vincolanti per il Giudice.

Ciò chiarito, per completezza del quadro normativo, va in ogni caso evidenziato come l’art. 644 c.p sancisca la necessità di computare le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese “escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”.

Con la conseguenza che, in tale ipotesi, l’eventuale costo della polizza assicurativa imposta ex lege non potrà essere ricompreso nella determinazione del tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento [cfr. Tribunale di Lecce, 16/11/2007, in Redazione Giuffrè 2008, “Non è conforme alla ratio dell’art. 644 c.p. includere nel calcolo del tasso effettivo globale medio anche le spese per le assicurazioni poste a carico del debitore, non per scelta o imposizione del creditore, bensì per volontà legislativa (di cui al D.P.R. n. 180/1950), del resto sia l’art. 644, comma 4, c.p. che l’art. 2, comma 2, l. 108/96 escludono la possibilità di includere nel T.E.G.M. le imposte o tasse, e cioè tutti quei costi imposti dalla legge”].

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