Accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari

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Bonus Pubblicità 2020: le domande possono essere già inviate. Lo ha reso noto in un Comunicato Stampa l’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia ha anche ricordato come il bonus pubblicità consiste in un credito d’imposta calcolato in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche online
  • e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Bonus Pubblicità 2020: le domande al via

Secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate, dal 1° al 31 marzo 2020 è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali effettuati o da effettuare nel 2020.

Le funzionalità per inviare la comunicazione sono disponibili nell’area riservata, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o con la Carta Nazionale dei Servizi.

Sarà infatti disponibile un’apposita procedura nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare”.

Chi può fare domanda quest’anno?

Possono fare domanda i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

A decorrere dall’anno 2019 il credito di imposta è previsto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. In buona sostanza viene meno l’innalzamento al 90% previsto dalla norma istitutiva, in sede di prima applicazione, a favore delle piccole, medio e micro imprese e start-up.

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