Accordo AGSM Verona – CSA Security

AgsmEra stato presentato a inizio dicembre 2017, dal Presidente del gruppo AGSM Michele Croce e quello di CSA Sicurity Srl Luigi Alfieri il pacchetto sicurezza in bolletta, definito “Sinecura”. Non si tratta solo di uno strumento di allarme ma un servizio che, secondo la ditta CSA Security, in sinergia con le forze dell’ordine e con pattuglie private operative 24 h, permette di prevenire e fungere da deterrente verso furti, azioni criminali e intrusioni in abitazioni e aziende. Inoltre il dispositivo da tenere in casa è dotato di sensori rilevatori per il fumo e nel canone è compresa un’applicazione da scaricare sui device di ultima generazione.

Il progetto in partenership commerciale, con l’affidamento del servizio da parte di AGSM Spa a CSA Security Srl ha sollevato le reazioni delle due massime associazioni di categoria nel campo della sicurezza. E cioè ANVIP  (Associazione Nazionale Istituti Vigilanza Privata) e dell’ASSIV (Associazione Italiana Vigilanza). Per le due associazioni l’affidamento diretto avrebbe violato la procedura che prevede per le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico in genere, la selezione degli operatori economici attraverso pubbliche gare aperte al mercato e comunque con procedure comparative di confronto tra più aziende come previsto nel codice degli appalti pubblici.

Conseguentemente la società La Ronda Servizi di Vigilanza aveva presentato in tal senso un ricorso al TAR Veneto chiedendo l’annullamento dell’accordo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione Prima (I^), nella, articolata e netta, sentenza del 6 giugno 2018, (pubblicata ieri, n.d.r.) ha dichiarato il ricorso proposto e sui motivi aggiunti, inammissibili per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo e di ha indicato quale giudice nazionale provvisto di giurisdizione sulla controversia in esame, il giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riproposto nel termine previsto con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme restando le preclusioni e le decadenze già intervenute.

Risultano pertanto respinti, dal Giudice Amministrativo, i seguenti motivi dedotti a supporto dalla ricorrente:

1) in via principale, violazione degli artt. 1, 3, comma 1, lett. a) e lett. d), 28, 29 e 30 del d.lgs. n. 50/2016, violazione dei corrispondente artt. 3, 5, 6 e 36 della direttiva n. 2014/25/UE, violazione degli artt. 2497, 2497-bis, 2497-ter, 2497-quater, 2497-quinquies, 2497-sexies e 2497-septies c.c., eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione degli artt. 1, 3 e 12 della l. n. 241/1990, sviamento, violazione della par condicio tra gli operatori;

2) in subordine, violazione degli artt. 1, 3, 14, 28, 29, 30, 114 e 115 del d.lgs. n. 50/2016, violazione degli artt. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 36 della direttiva n. 2014/245/UE, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, ulteriori profili di violazione degli artt. 1, 3 e 12 della l. n. 241/1990, sviamento, violazione della par condicio tra gli operatori;

3) violazione degli artt. 1, 3, 4 e 26 del d.lgs. n. 175/2016 e degli artt. 1, 3, 6 e 12 della l. n. 241/1990, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della par condicio tra gli operatori;

4) violazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 231/2001 e degli artt. 2.1, 2.3, 2.6, 8.1 e 8.2 del Codice etico di AGSM S.p.A., difetto di istruttoria e di motivazione, violazione degli artt. 1, 3 e 6 della l. n. 241/1990 e sviamento;

5) violazione degli artt. 8, 17, 115, 133 e 134 del r.d. n. 773/1931, degli artt. 204, 205 e 257 e ss. del r.d. n. 635/1940, del d.m. n. 269/2010 e dell’inerente “vademecum” ministeriale, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione degli artt. 1, 3 e 6 della l. n. 241/1990 e sviamento.

Risultano invece accolte le memorie depositate da CSA Security e AGSM le quali eccepiscono:

  • in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito G.A., poiché la controversia riguarderebbe materia sottratta dai punti di vista soggettivo e oggettivo al d.lgs. n. 50/2016 e rientrante nell’attività negoziale di diritto privato della società, la cui cognizione sarebbe riservata al G.O.;
  • nel merito, l’infondatezza dei motivi dedotti con il ricorso originario.
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