Con il quesito formulato dall’UFI in ordine alla figura del legale rappresentante, dell’Amministratore delegato e/o Amministratore unico di una società di capitali svolgente attività di agenzia in attività finanziaria, che ricopre analoghi ruoli in altre società di agenzia in quanto tali società hanno un unico mandante circa l’obbligo di essere indicato tra i collaboratori delle società interessate ,l’Organismo ha comunicato quanto segue:
“ al fine di superare l’empasse di cui all’art. 128-octies, comma 2, del T.U.B., considerando che coloro che svolgono le cariche di legale rappresentante, amministratore delegato e/o amministratore unico non possono essere assimilati giuridicamente ai “collaboratori e dipendenti” delle medesime, l’Organismo, a far data dal 1° gennaio 2014, darà possibilità ai soggetti svolgenti le medesime cariche per conto di più Società di agenzia in attività finanziaria – qualora abbiano un unico mandante – di essere indicati tra i relativi nominativi dei collaboratori e dipendenti”.