Tassi di interessi convenzionali usurari

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Il casus decisus con la sentenza discende dall’opposizione proposta avverso un atto di precetto intimato in virtù di mutuo ipotecario concesso nel 1993,  a cui erano applicati degli interessi pattuiti in epoca anteriore alla legge anti usura,  per un rapporto che non si è esaurito al momento dell’entrata in vigore della detta legge sul tema, n. 108/1996..

La sentenza emessa in data 08.07.2013  dal Tribunale di Napoli  n. 8740- conformemente alla giurisprudenza di legittimità –  ha ritenuto valide le clausole pattuite con il contratto di mutuo del 1993 precisando che solo dalla data di entrata in vigore della legge 108/1996 e per la porzione di rapporto moroso non ancora esaurito, i tassi di interesse pattuiti devono essere rapportati con le soglie usurarie fissate dalle detta legge e, ove superiori, devono essere sostituiti ex art. 1339 cc con tassi nei limiti della soglia.

Con la sentenza in esame, il Giudice ha infatti confermato il principio sancito dalla Corte di legittimità, che afferma il principio per cui le clausole relative agli interessi pattuite anteriormente alla legge 108/1996 sono valide ma, con l’introduzione dei tassi soglia, divengono illegittime  negli effetti a partire dal momento in cui intervengono i tassi più bassi nei limiti della soglia, generandosi un fenomeno di sostituzione automatica  con l’applicazione dei tessi soglia in luogo del tasso contrattuale.

Da tanto deriva in pratica che i mutui ancora in corso e stipulati prima della riforma sull’usura non vengono colpiti da nullità nonostante la successiva eccedenza rispetto alla nuove soglie usurarie la cui conseguenza è solo – si ripete – il meccanismo di sostituzione dei saggi nei limiti della soglia

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