Agevolazioni finanziarie in agricoltura per start up e giovani imprenditori
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Pubblicato in G.U. il decreto attuativo con i nuovi criteri di accesso ai finanziamenti a tasso zero per il ricambio generazionale in agricoltura  e sui requisiti per le nuove agevolazioni a progetti di sviluppo e di giovani imprenditori e start up in agricoltura.

Si tratta delle concessione di agevolazioni finanziarie con l’obiettivo di sostenere i progetti di sviluppo e consolidamento aziendale nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nella fase di passaggio delle aziende tra vecchie a nuove generazioni.

Beneficiari sono: a) microimprese e piccole e medie imprese in qualsiasi forma costituite che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; b) microimprese e piccole e medie imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Le imprese individuali devono essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, mentre le società devono essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti

Gli incentivi previsti dal decreto consistono in mutui agevolati a tasso zero, della durata compresa tra cinque e dieci anni. L’importo dei finanziamenti non può essere superiore al 75% delle spese ammissibili, che possono arrivare fino a 1.500.000,00 di euro. Inoltre per le iniziative nel settore della produzione agricola primaria, la durata del mutuo agevolato può arrivare fino a quindici anni.

RIFORMA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 185-2000

MISURE IN FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA

 

Dopo ildecreto-legge n. 91-2014 che ha rinnovato la materia, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo del 18 gennaio 2016, con i nuovi criteri di accesso alle agevolazioni.

  • Il Decreto attuativo contiene i nuovi criteri di accesso ai finanziamenti a tasso zero per il ricambio generazionale in agricoltura  e i requisiti per ottenere le nuove agevolazioni a progetti di sviluppo e di giovani imprenditori e start up in agricoltura.
  • Si tratta delle concessione di agevolazioni finanziarie con l’obiettivo di sostenere i progetti di sviluppo e consolidamento aziendale nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nella fase di passaggio delle aziende tra vecchie a nuove generazioni.

 

Agevolare i progetti di sviluppo e consolidamento aziendale nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nella fase di passaggio delle aziende tra vecchie a nuove generazioni.

I progetti devono essere avviati dopo la data di ammissione alle agevolazioni.

I PROGETTI DEVONO RIGUARDARE:

  • Miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
  • Miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purchè non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell’Unione europea;
  • Realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura.

 

I finanziamenti previste dal decreto legislativo si applicano e possono essere concessi a:

  • a) microimprese e piccole e medie imprese in qualsiasi forma costituite che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere costituite da non piu’ di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;

2) esercitare esclusivamente l’attivita’ agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;

3) essere amministrate e condotte da un giovane di eta’ compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di societa’, essere composte, per oltre la meta’ numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di eta’ compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;

4) essere gia’ subentrate, anche a titolo successorio, da non piu’ di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell’intera azienda agricola, ovvero subentrare entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d’azienda;

5) avere sede operativa nel territorio nazionale;

  • b) microimprese e piccole e medie imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti di cui punti 2, 3 e 5 precedenti da almeno due anni.

 

AGEVOLAZIONI

Gli incentivi previsti dal decreto consistono in mutui agevolati a tasso zero, della durata compresa tra cinque e dieci anni, incluso il periodo di preammortamento.

  • L’importo dei finanziamenti non può essere superiore al 75% delle spese ammissibili, che a loro volta non possono superare la soglia massima di 1,5 milioni di euro, IVA esclusa.
  • Per le iniziative nel settore della produzione agricola primaria il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.
  • Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzie per l’intero importo concesso, maggiorato del 20% per accessori e per il rimborso delle spese.
  • Tali garanzie sono acquisibili mediante iscrizione di ipoteca di primo grado sui beni oggetto di finanziamento, o su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi, oppure mediante fideiussione bancaria.

 

I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa.

 

OBIETTIVI

I PROGETTI FINANZIABILI DEVONO PERSEGUIRE ALMENO UNO DEI SEGUENTI OBIETTIVI:

 

  • a. miglioramento del rendimento e della sostenibilita’ globale dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
  • b. miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purche’ non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell’Unione europea;
  • c. realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura.

 

I PROGETTI NON POSSONO ESSERE AVVIATI PRIMA DELLA DATA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI.

 

MASSIMALI DI INTERVENTO

LE AGEVOLAZIONI SONO CONCEDIBILI, IN TERMINI DI ESL,

NEL RISPETTO DEI LIMITI FISSATI DALLA NORMATIVA DELL’UNIONE EUROPEA.

IN PARTICOLARE:

  • a) 50 per cento nelle regioni meno sviluppate, ai sensi dell’art. 2, punto (37), del Regolamento;
  • b) 40 per cento nelle restanti zone.

 

  • Le agevolazioni nel settore della produzione agricola primaria non possono superare, in termini di ESL, l’importo di 500.000 euro per impresa e per progetto di investimento.

 

SPESE AMMISSIBILI

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SONO AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI LE SEGUENTI SPESE:

 

  • a) studio di fattibilita’, comprensivo dell’analisi di mercato;
  • b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
  • c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
  • d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
  • e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
  • f) servizi di progettazione;
  • g) beni pluriennali.

 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare:

  • il nome e le dimensioni dell’impresa,
  • la descrizione e l’ubicazione del progetto,
  • l’elenco delle spese ammissibili
  • l’importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto
  • e devono essere presentate a Ismea secondo le modalita’ indicate nelle istruzioni applicative.

Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, Ismea accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal presente decreto, nonche’ la sostenibilita’ finanziaria ed economica dell’iniziativa.

Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti, Ismea puo’ utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le Camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.

Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.

 

GARANZIE

Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie per l’intero importo concesso maggiorato del 20 per cento per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell’ambito degli investimenti da realizzare.

In particolare, si potra’ ricorrere a:

  • a) iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi;
  • b) in alternativa o in aggiunta all’ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120 per cento del mutuo agevolato concesso.

In tutti i casi sara’ iscritto privilegio speciale sui beni mobili oggetto di finanziamento agevolato ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative a favore di Ismea sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalita’ ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo agevolato.

 

EROGAZIONE DEI MUTUI AGEVOLATI

Dopo la stipula del contratto di mutuo agevolato, i beneficiari devono rendicontare le spese effettuate per SAL (stato avanzamento lavori) al fine di ottenere l’erogazione delle quote di mutuo agevolato corrispondenti.

I SAL possono variare da un minimo di 3 a un massimo di 5.

  • Il primo SAL deve essere rendicontato entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di mutuo agevolato.
  • Ciascun SAL deve essere di importo non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento del valore dell’investimento da realizzare,
  • ad eccezione dell’ultimo che non puo’ superare il 10 per cento.

Ai fini della erogazione della quota di mutuo agevolato corrispondente a ciascun SAL, il beneficiario deve presentare a ISMEA le fatture relative al SAL da erogare nonche’ le quietanze delle fatture relative al SAL precedente.

  • L’erogazione dell’ultimo SAL e’ subordinata,
  • oltre che alla presentazione delle relative fatture,
  • anche alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle stesse
  • ed all’esito positivo della verifica finale dell’investimento.

I pagamenti dei fornitori devono essere eseguiti a mezzo bonifico bancario, riportante specifica causale, a valere su un conto corrente ad uso esclusivo dell’impresa beneficiaria.

La realizzazione del progetto deve essere completata e rendicontata entro il termine previsto dal contratto di mutuo agevolato.

Al termine del periodo di realizzazione dell’investimento, in caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello previsto nel progetto approvato, i massimali di intervento vengono ricalcolati sulla base delle spese ammesse e l’importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

 

 

VINCOLI SUGLI INVESTIMENTI E SULL’ATTIVITA’

I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all’esercizio dell’attivita’ finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell’attivita’ d’impresa e comunque fino all’estinzione del mutuo agevolato.

  • I beni sostitutivi di quelli ammessi all’agevolazione e deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantita’ e/o qualita’ sono altresi’ vincolati all’esercizio dell’impresa per lo stesso periodo.
  • In tal caso, il beneficiario ha l’obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento a ISMEA che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo’ esprimere motivato avviso contrario a tutela dell’iniziativa agevolata.

L’attivita’ di impresa prevista nel progetto finanziato deve essere esercitata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data del suo inizio effettivo.

La sede operativa dell’impresa deve essere mantenuta nel territorio nazionale per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell’attivita’ di impresa e comunque fino all’estinzione del mutuo agevolato.

I periodi di vincolo di cui ai commi 1, 2 e 3 decorrono dalla data di inizio effettivo dell’attivita’ d’impresa, purche’ sia stato completato l’investimento.

  • Nel caso in cui la data di inizio effettivo dell’attivita’ d’impresa sia anteriore alla data di completamento dell’investimento, tali periodi decorrono da quest’ultima.

La violazione delle suddette disposizioni e’ causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.

 

ISTRUZIONI APPLICATIVE

  • Ismea trasmette al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze lo schema di istruzioni applicative del decreto volte a definire i criteri, le modalita’ di presentazione delle domande, le procedure di concessione e di liquidazione ed i limiti relativi agli interventi.
  • Nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, Ismea adotta le istruzioni applicative e le pubblica.
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