Al cointestatario del conto corrente spetta sempre la metà benché abbia ospitato per anni il de cuius

Cass., 2 dicembre 2013, Sez. II, n. 26991 (leggi la sentenza per esteso)

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, come ogni cointestatario del conto del de cuius è tenuto nei confronti della banca per l’intero.

Se manca la prova che le quote siano uguali il concreditore, nei rapporti interni, non può disporre oltre il 50% delle somme risultanti da rapporti bancari solidali senza il consenso espresso o tacito degli altri.
La seconda sezione civile, ha osservato che «l’art. 1854 Cc stabilisce che nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. In base a tale norma, pertanto, ogni cointestatario al quale sia attribuita la facoltà di operare separatamente, è tenuto nei confronti della banca per l’intero (solidarietà passiva) e può, allo stesso modo, pretendere il pagamento dell’intero (solidarietà attiva). L’articolo disciplina solo i rapporti tra i correntisti e la banca: laddove il vincolo di solidarietà dei cointestatari del conto, nei rapporti interni, è regolato dall’art. 1298 secondo comma cc, in base al quale le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente“.

In altre parole, secondo la Corte di Cassazione, in mancanza di prova contraria, le parti si presumono uguali e che il concreditore, nei rapporti interni, non può disporre oltre il 50% delle somme risultanti da rapporti bancari solidali, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, ma anche che, ove risulti provato che il saldo attivo di un rapporto bancario cointestato discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari, si deve escludere che l’altro cointestatario, nei rapporti interni, possa avanzare diritti sul saldo medesimo.

In buona sostanza, il  cointestatario di un conto corrente bancario, pertanto, anche se abilitato a compiere operazioni autonomamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza.

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