Al via le domande di pagamento per la campagna 2016 del Piano di Sviluppo Rurale
delega risarcimento danni agevolazioni contributi

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L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura –Agea ha definito le istruzioni operative per la presentazione delle domande di pagamento dellacampagna 2016, relative alle misure connesse alla superficie e alle misure connesse agli animali, riguardanti impegni derivanti dalla programmazione 2007/2013 e precedenti.
Le regioni interssate sono quelle di competenza dell’OP AGEA: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta.
Sono previste diverse novità per le domande 2016.
Le domande hanno ambito territoriale regionale e, pertanto, i produttori devono presentare una domanda per ciascuna Regione nel cui territorio sono ubicate le superfici in conduzione oggetto dell’aiuto. Scadenza: Scadenza 15 giugno 2016. AGEA CAMPAGNA 2016

Istruzioni per le domande di pagamento della campagna 2016, relative alle misure connesse alla superficie e alle misure connesse agli animali, riguardanti impegni derivanti dalla programmazione 2007/2013 e precedenti.

NOVITA’ PER LE DOMANDE 2016

PIANO DI COLTIVAZIONE

L’articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l’aggiornamento del
Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali,
nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l’effettuazione delle verifiche
connesse.

Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione
presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare
ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015, che al paragrafo 2 definisce che, dalla campagna
2016, i dati dichiarabili nel piano di coltivazione sono i seguenti :

  • Occupazione del suolo
  • Destinazione
  • Uso
  • Qualità
  • Varietà

Sul sistema gestionale di Predisposizione Interventi la conversione dalla vecchia alla nuova
codifica sarà automatizzata:

  • gli interventi, precaricati come di consueto a partire dalla campagna precedente, saranno già associati ai nuovi codici prodotto, in modo da facilitare le operazioni di verifica e convalida da parte della Regione.

Dichiarazione di mantenimento

DICHIARAZIONE DI MANTENIMENTO DELL’IMPEGNO IN ASSENZA DI DOMANDA DI PAGAMENTO.

  • A partire dal 2016, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 2, secondo comma del Reg. UE 65/2011, per gli impegni pluriennali, sarà prevista la compilazione, da parte del beneficiario che non intende
    presentare domanda di pagamento, di una dichiarazione di mantenimento dell’impegno sebbene in assenza di domanda di pagamento.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell’Organismo pagatore Agea
presentano le domande 2016 secondo le modalità di seguito indicate.

  • Le istruzioni operative si applicano alle domande di pagamento della campagna 2016, relative alle misure connesse alla superficie e alle misure connesse agli animali riguardanti impegni derivanti dalla programmazione 2007/2013 e precedenti.

In particolare sono interessate le seguenti misure dello Sviluppo Rurale di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005 :

  • misure intese a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli:
    • 214 pagamenti agroambientali;
    • 215 pagamenti per il benessere degli animali;
    • Misura F Ex Regolamento CE 1257/99 (corrispondente alle misure 214 e 215 del
      Reg. (CE) 1698/2005);
    • Misura F Ex Regolamento CEE 2078/92 (corrispondente alla misura 214 del Reg.
      (CE) 1698/2005);
  • – misure intese a promuovere l’utilizzo sostenibile delle superfici forestali:
    • 221 imboschimento di terreni agricoli (ad esclusione dei costi di impianto);
    • 223 imboschimento di superfici non agricole (ad esclusione dei costi di impianto);
    • 225 pagamenti silvo-ambientali;
    • Misura H Ex Regolamento CE 1257/99 (corrispondente alla misura 221 del Reg. (CE)
      1698/2005);
    • Ex Regolamento CEE 2080/92 (corrispondente alla misura 221 del Reg. (CE)
      1698/2005);
    • Ex Regolamento CEE 1609/82 (corrispondente alla misura 221 del Reg. (CE)
      1698/2005);

Le misure su elencate, cosiddette di trascinamento, corrisponderanno alle misure del PSR della
nuova programmazione 2014/2020 secondo quanto stabilito all’allegato I del Reg. UE 807/2014 e,
laddove non ci sia univocità di corrispondenza, secondo le specificità indicate nei PSR regionali.

AMBITO TERRITORIALE

  • Le domande hanno ambito territoriale regionale e, pertanto, i produttori devono presentare una
    domanda per ciascuna Regione nel cui territorio sono ubicate le superfici in conduzione oggetto
    dell’aiuto.

LE REGIONI CONTEMPLATE SONO QUELLE DI COMPETENZA DELL’OP AGEA: 

Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta.

FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO

Il titolare o il legale rappresentante dell’azienda agricola deve costituire o aggiornare il “fascicolo
aziendale elettronico”, compilare il piano di coltivazione e se del caso la consistenza zootecnica
nella Banca Dati Centralizzata dell’OP AGEA presso uno dei seguenti soggetti:

  • un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato;
  • l’Organismo pagatore AGEA – via Palestro, 81 – 00185 Roma;
  • gli sportelli AGEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet
    istituzionale (www.agea.gov.it);
  • gli uffici delle Regioni territorialmente competenti.

La costituzione, l’aggiornamento e l’eventuale chiusura del “fascicolo aziendale elettronico” nella
Banca Dati Centralizzata dell’OP AGEA devono essere effettuati presso la sede prescelta, dove
deve essere custodita la documentazione cartacea (contenente la documentazione probatoria) nei
casi in cui le informazioni dichiarate non possano essere reperite presso banche dati di altre
pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui un beneficiario trasferisca il mandato da un CAA di rappresentanza ad un altro
(revoca del mandato e sottoscrizione di un nuovo mandato), è necessario che il CAA di
provenienza conservi copia cartacea del fascicolo che ha utilizzato per la presentazione di
domande e/o dichiarazioni.

  • Il beneficiario deve consegnare il fascicolo in originale al CAA cui ha conferito il nuovo mandato, ovvero allo sportello AGEA o alla Regione.
  • I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della
    domanda per l’anno 2016 devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15
    maggio 2016 e comunque prima della presentazione della domanda. 3
  • In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni su superfici/zootecnia in un fascicolo già costituito, la domanda è irricevibile.

FINALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nella compilazione della domanda deve essere indicata la finalità di presentazione della domanda
stessa, specificando una delle tipologie di seguito indicate.

DOMANDA INIZIALE

E’ LA PRIMA DOMANDA DI PAGAMENTO PRESENTATA PER LA CAMPAGNA 2016.

Di seguito sono elencate le possibili tipologie di domanda iniziale:

1. Aggiornamento annuale (conferma impegno)
2. Cambio beneficiario
3. Ampliamento impegno
4. Adeguamento impegno
5. Adeguamento impegno con cambio beneficiario
6. Sostituzione impegno
7. Cambio azione
8. Trasformazione impegno

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

  • La data di presentazione della domanda di pagamento all’OP AGEA è attestata dalla data di
    trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di
    avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati.

Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione
2007-2013 e antecedenti

PER LE MISURE DI SEGUITO ELENCATE:

  • Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione antecedente il 2007
    • Misura F Ex Regolamento CE 1257/99 (corrispondente alle misure 214 e 215 del Reg. (CE) 1698/2005);
    • Misura F Ex Regolamento CEE 2078/92 (corrispondente alla misura 214 del Reg. (CE)
      1698/2005);
    • Misura H Ex Regolamento CE 1257/99 (corrispondente alla misura 221 del Reg. (CE)
      1698/2005);
    • Ex Regolamento CEE 2080/92 (corrispondente alla misura 221 del Reg. (CE) 1698/2005);
    • Ex Regolamento CEE 1609/82 (corrispondente alla misura 221 del Reg. (CE) 1698/2005);
  • Domande di pagamento derivanti dalla programmazione 2007-2013:
    • Mis. 214 pagamenti agroambientali;
    • Mis. 215 pagamenti per il benessere degli animali;
    • Mis. 221 imboschimento di terreni agricoli (ad esclusione dei costi di impianto);
    • Mis. 223 imboschimento di superfici non agricole (ad esclusione dei costi di impianto);
    • Mis. 225 pagamenti silvo-ambientali.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2016 sono i seguenti :

A) DOMANDE INIZIALI :

  • 16 Maggio 2016, ai sensi dell’art. 13 del reg. 809/2014, tenuto conto che il 15 Maggio 2016 cade di domenica:

B) DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL’ART. 15 DEL REG. (UE) 809/2014:

  • 31 Maggio 2016;

C) DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL’ART. 3 DEL REG. (UE) 809/2014 (RITIRO PARZIALE):

  • data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la
    contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora
disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di aiuto
antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE

Presentazione tardiva delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 2007-2013 e antecedenti elencate al precedente paragrafo

  • Ai sensi dell’art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio.
    In tal caso, l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

LE DOMANDE INIZIALI PERVENUTE OLTRE IL 10 GIUGNO 2016 SONO IRRICEVIBILI.

  • Ai sensi dell’art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una “domanda di modifica ai
    sensi dell’articolo 15” oltre il termine del 31 maggio 2016 comporta una riduzione dell’1% per
    giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2016.
  • Le domande di modifica pervenute oltre il
    termine del 10 giugno 2016, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della
    domanda iniziale, sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla
base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

  • In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene
    applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.
  • Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la
    sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata,
    mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.
  • Le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo
    la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell’intenzione di svolgere un controllo in loco
    sono irricevibili.
  • Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del
    Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di
    istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili
    irregolarità riscontrate sulle domande.
  • In caso di domanda iniziale presentata in ritardo, i giorni di ritardo saranno applicati alla domanda
    di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale).

COMUNICAZIONI DI RITIRO

Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE)
809/2014 (ritiro totale)

  • Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE)
    809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

COMUNICAZIONI DI RECESSO

Termini di presentazione per le Comunicazioni di recesso dagli impegni ai sensi dell’art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione)

Il termine per la presentazione della Comunicazione di recesso dagli impegni ai sensi dell’art. 46
del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione) è fissato al 10 giugno 2016.

SOGGETTI ACCREDITATI

Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line
messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

  • per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall’OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
  • con l’assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione;
  • il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;
  • presso la Regione territorialmente competente.

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

Per l’utilizzo delle applicazioni SIAN per la presentazione delle domande di pagamento, i soggetti
accreditati devono fare riferimento al Manuale dell’utente pubblicato nell’area riservata del portale
SIAN.

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