Amministrazione finanziaria: esclusa detrazione IVA se manca corrispettività
prestazione occasionale

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Con la recente sentenza n. 16778 del 7 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale se l’operazione è priva del carattere di corrispettività, si qualifica come una cessione di denaro a titolo gratuito e in quanto tale non è soggetta all’IVA. Di conseguenza, l’eventuale applicazione dell’imposta non legittima l’acquirente o il committente a detrarre l’IVA illegittimamente corrisposta.

FATTO

L’Amministrazione finanziaria ha recuperato l’IVA detratta in relazione a fatture aventi ad oggetto “premi di incentivazione” corrisposti dalla società contribuente (concessionaria di spazi pubblicitari) ad un centro di intermediazione, rilevando la mancanza del presupposto di corrispettività delle prestazioni.
Da ciò ha qualificato le operazioni come cessione di danaro a titolo gratuito, e quindi non assoggettabili ad IVA, con la conseguente illegittimità della detrazione operata dalla contribuente, da cui il recupero dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni.

 

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Riformando la decisione dei giudici tributari che avevano accolto il ricorso del contribuente, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità della pretesa del Fisco.
In particolare, i giudici della Suprema Corte hanno affermato che ai fini IVA spetta all’acquirente di beni o al committente di prestazioni di servizi che invochi il diritto di detrazione dell’IVA assolta o dovuta provare che ricorrono i presupposti per fruirne, ossia, sotto il profilo sostanziale:
– la soggettività passiva;
– la circostanza che i beni o i servizi siano utilizzati a valle ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta (oppure, almeno, che sussista un nesso diretto e immediato tra le spese connesse alle operazioni a monte ed il complesso delle attività economiche del soggetto passivo);
– che, a monte, i beni siano ceduti o i servizi siano forniti da un altro soggetto passivo.
In proposito, la Corte Suprema, ha sottolineato, che una prestazione di servizi può ritenersi effettuata “a titolo oneroso”, secondo la disciplina IVA, soltanto quando tra l’autore della prestazione e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, per cui il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al secondo. Dunque, occorre avere riguardo precipuo all’operazione, ma è comunque necessaria l’esistenza del nesso corrispettivo tra prestazione e compenso.
Ne deriva, ai fini dell’assoggettamento dell’operazione all’IVA e della conseguente legittima detrazione della stessa da parte dell’acquirente/committente, la forza qualificante della corrispettività e non della mera onerosità dello scambio, che richiede:
– la configurabilità di un rapporto giuridico da cui scaturiscano le attribuzioni patrimoniali;
– la reciprocità delle attribuzioni, data dalla sussistenza di un nesso diretto tra il servizio fornito al destinatario ed il compenso da costui corrisposto.
In altri termini, il riscontro del carattere che l’operazione deve assumere per costituire presupposto dell’imposta, attiene alla fase esecutiva del rapporto giuridico, per cui occorre, non soltanto la prova che dal rapporto siano originate le attribuzioni reciproche, ma anche che il compenso sia convenuto come “corrispettivo di un servizio individualizzabile fornito nell’ambito di siffatto rapporto giuridico”.
I giudici hanno altresì precisato che non può ritenersi valido ad escludere il recupero dell’imposta illegittimamente detratta e l’applicazione delle sanzioni, il richiamo al principio di neutralità dell’imposizione, in virtù del quale la detrazione dell’IVA, se pure indebita, non produce alcun danno per l’erario, poiché versata dall’emittente delle fatture. Ciò in quanto, se non ne esistono i presupposti, non è possibile esercitare il diritto di detrazione, per impossibilità giuridica del suo oggetto, giacché la detrazione concerne l’imposta assolta in quanto dovuta. Il sistema delle detrazioni è inteso ad esonerare interamente l’imprenditore dall’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA.

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