Anatocismo bancario all’angolo

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Banche con i conti da rifare, a decorrere dal 1° gennaio scorso. Stop all’anatocismo bancario.

A seguito del recente intervento effettuato con la legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 629, della legge 27/12/2013, n. 147), il legislatore, nuovamente intervenuto in materia di anatocismo bancario, ha messo la parola fine alla capitalizzazione degli interessi sugli interessi.

L’autorità incaricata, però, non ha ancora provveduto a emanare il relativo provvedimento attuativo ma tuttavia, stante la gerarchia delle fonti del diritto, gli istituti di credito non potranno ignorare la novella legislativa nella chiusura della prima staffa trimestrale dei conti correnti bancari per l’anno 2014.

A monte occorre ricordare che la disputa vede in campo, da molto tempo, da una parte i correntisti (prevalentemente imprenditori) e le banche, e dall’altra, giurisprudenza e legislatore, per dirimere le controversie (sempre maggiori) in merito al vezzo (rectius, usi) che ha visto finora la capitalizzazione degli interessi con la conseguenza che trimestre dopo trimestre i «conti» sono lievitati.

Nonostante che la Suprema corte di cassazione, peraltro a sezioni unite, sia intervenuta ben due volte (sentenze n. 21095/2004 e n. 24418/2010) in materia di anatocismo, nella prassi nulla è mutato.

Orbene, la novella introdotta con la legge di stabilità 2014 ha modificato direttamente l’art. 120, comma 2 del Testo unico bancario, sancendo che: «Il Cicr stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.».

Pertanto, al di là della mancata adozione della relativa delibera da parte del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr), il sistema bancario non potrà con la chiusura dei conti scalari relativi al primo trimestre del 2014 (31/03/2014) applicare la capitalizzazione degli interessi e degli oneri accessori (commissioni sull’affidamento, commissioni per istruttoria veloce ecc.), come se nulla fosse mutato nel contesto normativo.

Anzi avrebbe dovuto già adoperarsi per creare un modello di conto scalare, dove la liquidazione degli interessi (attivi e passivi) nonché degli ulteriori oneri accessori sopra richiamati, che hanno sostituito in larga parte la vecchia «commissione di massimo scoperto», vengano evidenziati e collocati a parte senza che questi contribuiscano in alcun modo a capitalizzazioni di sorta.

Si rende pertanto necessario creare una sezione ad hoc, ossia un binario parallelo (o doppio binario), col quale mai e poi mai gli interessi si cumulino al capitale, evitando così l’annosa questione dell’anatocismo.

E ciò è ancora più evidente allorquando si dovranno riportare, periodicamente (di trimestre in trimestre) detti «frutti», lasciandoli separati dal capitale in modo tale da non confonderli e, dunque, provvedendo in modo corretto all’applicazione dell’art. 1283 c.c.

Del resto anche dalla gestione dello scalare non si potrà dimenticare la portata dell’art. 1194 c.c., ove è testualmente previsto che in caso di pagamento (rimessa) fatto in conto di capitale e di interessi (indistintamente), prima deve esservi l’imputazione agli interessi.

Di talché il 2014 dovrà essere gioco forza, un anno di svolta anche nel sistema dei rapporti bancari, evitando così di incidere pesantemente su molte posizioni debitorie già affaticate da diversi anni di crisi.

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