Anatocismo, usura e danni

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Corte d’Appello di Milano, 17 settembre 2014, n. 3512 

Si segnala la sentenza in oggetto, perché – tramite la stessa – la Corte d’Appello milanese ha preso posizione su alcune delle più frequenti contestazioni, circa le condizioni economiche applicate ai rapporti di conto corrente bancari.

Nel caso di specie, il conto risaliva agli anni ’80 e, in primo grado, la società correntista aveva contestato la misura dei tassi di interesse passivi, la loro presunta usurarietà, nonché la loro capitalizzazione periodica e aveva domandato il risarcimento dei danni asseritamente patiti.

In primo luogo, i giudici di secondo grado hanno affermato che, sino all’etrata in vigore della delibera CICR del 9/02/2000, deve escludersi qualsiasi forma di capitalizzazione, atteso che “da un lato, infatti, l’art.

1283 cc consente soltanto la capitalizzazione degli interessi almeno semestrali già scaduti e soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza (…); dall’altro lato, neppure sembra potersi sostenere che il criterio annuale sia suggerito dall’art. 1284 cc, norma che riporta il saggio degl’interessi all’anno, ma che non prevede anche che a cadenza annuale gl’interessi debbano essere capitalizzati in modo da produrre interessi a loro volta”.

Secondariamente, i giudici hanno precisato che i ricalcoli eseguiti in sede di CTU devono avere ad oggetto anche gli interessi addebitati in relazione alle operazioni di sconto, poiché trattasi di rapporti contabili confluiti nel conto ordinario, che rappresentanto “strumenti di finanziamento non diversi dalle altre forme di anticipazione o apertura di credito che consentono di ottenere una provvista a fronte del pagamento di interessi”.

La Corte d’Appello ha, invece, rigettato le eccezioni della correntista in punto usura, osservando, sia che mancava la dimostazione dell’applicazione di interessi usurari, sia che il contratto di conto corrente era stato stipulato prima dell’entrata in vigore della legge n. 108/96, che non può avere efficacia retroattiva.

Analogamente è stata respinta la domanda di risarcimento danni, stante la mancanza di prova. In particolare, i giudici hanno evidenziato che, anche qualora siano state addebitate in conto corrente somme illegittimamente, non basta invocare la natura imprenditoriale e produrre i bilanci, ma occorre “la puntuale dimostrazione di come sarebbero stati diversamente e vantaggiosamente investiti i denari (indebitamente) ottenuti dalla banca e in particolare del fatto che gli stessi, ove investiti nell’attività sociale, avrebbero comunque e ragionevolmente potuto produrre utili, in funzione dell’andamento del mercato”.

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