Ancora in tema di usura e sommatoria degli interessi
riconoscimento

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Tribunale di Verona, 12 settembre 2015

La recente decisione, datata 12 settembre 2015, del Tribunale di Verona, che si inserisce in quello che può considerarsi l’orientamento granitico della giurisprudenza, con riguardo all’ormai nota tesi, secondo la quale il tasso corrispettivo ed il tasso moratorio, stipulati nei contratti di mutuo, andrebbero tra loro sommati ai fini della verifica del rispetto della soglia usura.

Anche secondo il giudice veronese, deve rilevarsi “l’inconciliabilità  di  siffatta  tesi  con  il  dato  normativo emergente dagli artt. 644 c.p. e 1815, c.2, c.civ., facendosi ivi riferimento – con disciplina eccezionale insuscettibile di interpretazione analogica – alle  sole  prestazioni  di  natura  “corrispettiva”  gravanti  sul  mutuatario (siano  esse  interessi  convenzionali,  remunerazioni,  commissioni  o  spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle  legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale.

Restano, quindi, escluse le prestazioni “accidentali”  (e perciò meramente eventuali), sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e  destinate,  come  tali,  ad  assolvere,  in  chiave  punitiva,  alla  diversa funzione  di moral  suasion volta  ad  assicurare  quel rite  adimpletum contractum costituente,  secondo  i  principi,  l’interesse  fondamentale protetto (art. 1455 c.civ.)”.

In senso contrario, secondo il Tribunale, non depone neppure l’art. 1 del d.l. 29.12.2000 n. 394 (conv. in L. 28.2.2001 n. 24), laddove parla di interessi convenuti o promessi “a qualsiasi titolo”. Invero, la citata norma interpretativa è unicamente  destinata ad individuare il momento di rilevanza  della  convenzione  usuraria e l’inciso “ a qualunque titolo” altro non è che “un banale pleonasmo mirato ad ammonire l’interprete  a non lasciare fuori dal tasso soglia qualsivoglia interesse, purchè remunerativo, quale che sia il nomen attribuitogli dalle parti”.

Tale esegesi è, peraltro, confermata dalla disciplina di cui all’art. 2 bis, comma 2, del d.l. 29 novembre 2008 n. 280 (conv. nella L. 2/2009), in forza della quale il tasso soglia va individuato secondo il metodo di rilevazione della Banca d’Italia, con esclusione quindi del cumulo dei tassi di interesse.

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