Tribunale di Verona, 12 settembre 2015
La recente decisione, datata 12 settembre 2015, del Tribunale di Verona, che si inserisce in quello che può considerarsi l’orientamento granitico della giurisprudenza, con riguardo all’ormai nota tesi, secondo la quale il tasso corrispettivo ed il tasso moratorio, stipulati nei contratti di mutuo, andrebbero tra loro sommati ai fini della verifica del rispetto della soglia usura.
Anche secondo il giudice veronese, deve rilevarsi “l’inconciliabilità di siffatta tesi con il dato normativo emergente dagli artt. 644 c.p. e 1815, c.2, c.civ., facendosi ivi riferimento – con disciplina eccezionale insuscettibile di interpretazione analogica – alle sole prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale.
Restano, quindi, escluse le prestazioni “accidentali” (e perciò meramente eventuali), sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate, come tali, ad assolvere, in chiave punitiva, alla diversa funzione di moral suasion volta ad assicurare quel rite adimpletum contractum costituente, secondo i principi, l’interesse fondamentale protetto (art. 1455 c.civ.)”.
In senso contrario, secondo il Tribunale, non depone neppure l’art. 1 del d.l. 29.12.2000 n. 394 (conv. in L. 28.2.2001 n. 24), laddove parla di interessi convenuti o promessi “a qualsiasi titolo”. Invero, la citata norma interpretativa è unicamente destinata ad individuare il momento di rilevanza della convenzione usuraria e l’inciso “ a qualunque titolo” altro non è che “un banale pleonasmo mirato ad ammonire l’interprete a non lasciare fuori dal tasso soglia qualsivoglia interesse, purchè remunerativo, quale che sia il nomen attribuitogli dalle parti”.
Tale esegesi è, peraltro, confermata dalla disciplina di cui all’art. 2 bis, comma 2, del d.l. 29 novembre 2008 n. 280 (conv. nella L. 2/2009), in forza della quale il tasso soglia va individuato secondo il metodo di rilevazione della Banca d’Italia, con esclusione quindi del cumulo dei tassi di interesse.