Ape sociale e lavoratori “precoci”, istruzioni dall’Istituto nazionale della previdenza sociale
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Con la circolare Inps n. 100 del 16 giugno 2017 vengono fornite le prime istruzioni applicative relative all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 (Legge di Bilancio 2017) che disciplinano l’APE SOCIALE, un’indennità riconosciuta fino al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia).

Nella circolare n. 100 sono descritti in dettaglio i soggetti beneficiari, i requisiti e le condizioni per accedere al beneficio, le cause di esclusione e di incompatibilità. I soggetti beneficiari dovranno avere almeno 63 anni, essere in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed avere finito di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
  • assistere da almeno sei mesi il coniuge, la persona unita civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • essere lavoratori dipendenti che, al momento della richiesta di accesso dell’APE sociale, svolgono o abbiano svolto in Italia, da almeno sei anni in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A del DPCM n. 88 del 2017. I sei anni si considerano continuativi anche se interrotti, per un periodo massimo di dodici mesi, da periodi di inoccupazione o di svolgimento di attività diverse da quelle elencate nell’allegato A) annesso al DPCM. Per tale categoria è richiesta un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.

L’indennità non spetta ai titolari di un trattamento pensionistico diretto in Italia o all’estero, è subordinata alla residenza in Italia ed alla condizione che il soggetto, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2017, abbia cessato l’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.
L’indennità è incompatibile con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (ASDI) e con l’indennizzo per cessazione attività commerciale previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 207 del 1996.
Il beneficiario dell’APE sociale può svolgere un’attività lavorativa, in Italia o all’estero, durante il godimento dell’indennità purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti non superino gli 8.000 euro lordi annui, e quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800 euro lordi annui. In caso di superamento dei limiti annui il soggetto decade dall’APE sociale, l’indennità percepita nel corso dell’anno diviene indebita e la Sede Inps procede al relativo recupero.

Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale

Date e modalità di presentazione

L’indennità dell’APE sociale è riconosciuta entro i limiti annuali di spesa di cui al comma 186 della Legge di Bilancio 2017. Per l’anno 2017, le domande di APE sociale sono accolte entro il limite di spesa di 300 milioni di euro.

Al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge, gli assicurati interessati all’APE sociale devono, preliminarmente alla domanda di accesso al beneficio, presentare alla sede Inps territoriale competente una domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio. Entro il 15 ottobre 2017 l’Inps attesterà la sussistenza, anche in via prospettica, delle condizioni previste dal decreto, nonché la presenza di copertura finanziaria. Per l’istruttoria delle domande è stato predisposto, congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed INL, un apposito protocollo in cui sono state individuate: le modalità con cui effettuare lo scambio di dati con gli altri enti, le modalità attraverso cui effettuare un riscontro delle dichiarazioni rese dal richiedente e dal datore di lavoro, i casi in cui l’INPS può avvalersi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

I soggetti che si trovano, o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste entro il 31 dicembre 2017, devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio 2017. Coloro che potrebbero trovarsi nelle predette condizioni entro il 31 dicembre 2018 devono presentare la domanda entro il 31 marzo 2018.

La domanda può essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali. Il cittadino può compilare la domanda sul sito www.inps.it, ovvero rivolgersi a un patronato. Eventuali istanze presentate alle Sedi territoriali prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo non potranno essere accolte. Gli interessati devono presentare nuova domanda secondo le modalità indicate in circolare.

Criteri per il monitoraggio

La graduatoria dei beneficiari viene stilata in base alla maggior prossimità al requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia secondo le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011. A parità di requisito, viene data priorità a chi ha presentato prima domanda di riconoscimento delle condizioni.
Si rimanda alla lettura integrale della circolare per le varie specificità.

Lavoratori precociRiduzione del requisito contributivo

Con la circolare n. 99 del 16 giugno 2017 vengono fornite le prime indicazioni sulla riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme sostitutive ed esclusive, che si trovino nelle condizioni particolari previste dall’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (Legge di stabilità 2017).

A decorrere dal 1° maggio 2017 il requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per l’anno 2017, pari a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne, è ridotto a 41 anni per i lavoratori cosiddetti “precoci”, in possesso cioè di almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che si trovino in una delle seguenti condizioni, descritte in dettaglio nella circolare:

  • stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed avere finito di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
  • assistere da almeno sei mesi il coniuge, la persona unita civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • essere lavoratori dipendenti impegnati da almeno sei anni in via continuativa in attività particolarmente difficoltose e rischiose. I sei anni si considerano continuativi anche se interrotti, per un periodo massimo di dodici mesi, da periodi di inoccupazione o di svolgimento di attività diverse da quelle elencate nell’allegato A) del DPCM n. 87 del 2017;
  • essere addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. ”usuranti”).

Possono beneficiare dell’anticipo anche i lavoratori iscritti alle forme di previdenza dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995. Il beneficiario non può percepire redditi da lavoro dipendente o autonomo per tutto il periodo di anticipo del trattamento pensionistico rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.

Per l’istruttoria delle domande è stato predisposto, congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed INL, un apposito protocollo, in cui sono state individuate: le modalità con cui effettuare lo scambio di dati con gli altri enti, le modalità attraverso cui effettuare un riscontro delle dichiarazioni rese dal richiedente e dal datore di lavoro, i casi in cui l’INPS può avvalersi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La domanda può essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali. Il cittadino può compilare direttamente la domanda sul sito www.inps.it, ovvero rivolgersi a un patronato. Eventuali istanze presentate alle Sedi territoriali prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo non potranno essere accolte. Gli interessati devono presentare nuova domanda secondo le modalità indicate in circolare. Si rimanda alla lettura integrale della circolare per le varie specificità.

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