Atto con più cessioni: imposta fissa per ogni quota
cessione quote

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L’atto con una pluralità di cessioni di quote di partecipazione al capitale di una società sconta tante imposte fisse di registro quante sono le quote cedute. Lo ha sancito la Cassazione nell’ordinanza n. 3300 del 19 febbraio, in riforma a una Ctr che aveva deciso nel senso di applicare una sola imposta fissa, accogliendo una identica decisione di una Ctp.

Il caso riguarda un socio di una società in accomandita semplice aveva ceduto la sua quota a sei diversi acquirenti. Pare essere la prima volta che la Cassazione affronta la questione e finora la giurisprudenza di merito aveva in parte concluso nello stesso senso (Ctr Lombardia, 5 gennaio 2011; Ctp Novara, 11 ottobre 2012), in parte in quello contrario (Ctp Como, 12 gennaio 2009; Ctp Novara, 4 giugno 2009; Ctp Roma, 22 maggio 2012). L’agenzia delle Entrate (risoluzione 225/2008) ritiene che vanno applicate tante imposte fisse quante sono le cessioni.
La Cassazione ha motivato la decisione solo con la considerazione che, se un socio cede la sua quota a sei acquirenti, la cosa va inquadrata come stipula di sei diversi negozi “collegati”. E, non essendo un unico negozio “complesso” (come quello le cui “disposizioni” dipendono inscindibilmente le une dalle altre) ma tanti negozi “collegati”, è dovuta una tassazione per ognuno di essi.
La decisione della Cassazione (anche per essere stata adottata come ordinanza, quando non paiono esistere precedenti e la materia appare non poco complessa) desta notevoli perplessità. Infatti, se il legislatore impone di applicare l’imposta fissa (e non la proporzionale) ha essenzialmente quattro obiettivi:
tassare comunque atti privi di contenuto patrimoniale (ad esempio, una procura generale);
tassare atti con un contenuto patrimoniale ma non recanti, per loro natura, la sua valorizzazione (si pensi, ad esempio, alla rinuncia all’eredità);
evitare la doppia imposizione (ad esempio, la cessione di beni soggetta a Iva paga la sola imposta fissa di registro; l’accettazione di eredità paga solo imposta fissa di registro in quanto la trasmissione del patrimonio ereditario è sotto imposta di successione);
concedere un’agevolazione (ad esempio, i conferimenti nel capitale sociale di società con oggetto beni diversi da immobili).
Quando dunque il legislatore dispone l’applicazione dell’imposta fissa, non intende evidentemente operare la tassazione il contenuto dell’atto, ma solo l’atto in sé, con una sola imposta fissa. Nella prassi professionale si ha un sintomatico quotidiano esempio di applicazione di questa regola nel caso di:
atto costitutivo di società, mediante una pluralità di conferimenti; oppure, verbale di assemblea societaria recante aumento del capitale sociale, contestualmente sottoscritto da una pluralità di soggetti;
atto societario recante una pluralità di decisioni o deliberazioni: si pensi a un verbale contenente una pluralità di deliberazioni assunte dall’assemblea dei soci o dal consiglio di amministrazione (l’applicazione di una sola imposta fissa in questo caso è sostenuta dalle Entrate nella circolare n. 44/E del 2011);
atto contenente una pluralità di procure, intendendosi: l’atto con il quale Tizio, Caio e Sempronio conferiscono procura a Mevio (che sia dovuta una sola imposta fissa lo dice la Dre Lombardia prot. n. 2011/40024 del 21 aprile 2011);
atto contenente la rinuncia a (o l’accettazione di) una eredità effettuata da più chiamati all’eredità (lo dice l’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 18/E del 29 maggio 2013).
Alla luce di questo elenco, non si vede proprio perché l’atto che contenga una pluralità di cessioni di quote societarie debba pagare tante imposte fisse, quando invece l’atto che contiene tante procure o tante rinunce all’eredità ne posa pagare una sola.

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