Cala il sipario sulla rottamazione delle licenze
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Ai commercianti rimane qualche settimana per riflettere e decidere se abbassare le serrande del negozio in anticipo rispetto all’epoca di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, ma senza correre il rischio di restare senza reddito. L’ultima occasione è offerta ai commercianti con 62 anni d’età (57 anni per le donne) entro il 31 dicembre 2016: chiudendo definitivamente il negozio e riconsegnando la licenza commerciale, potranno accedere al beneficio di un indennizzo fino al compimento dell’età per la pensione pari al trattamento minimo dell’Inps (502 euro mensili). Si tratta, insomma, di una sorta di prepensionamento la cui domanda si presenta entro il 31 gennaio 2017, termine che vale anche per quanti hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2009. Fino al 31 dicembre 2018, invece, i commercianti dovranno pagare la maggiorazione contributiva (0,09%) finalizzata a finanziarie il beneficio.

La rottamazione licenze. Si chiama così perché agganciata alla chiusura definitiva di una licenza commerciale (è il titolo autorizzativo rilasciato dai comuni per esercitare un’attività commerciale: negozi e botteghe vari).

È una sorta di prepensionamento perché consente di anticipare la chiusura del negozio rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, senza correre il rischio di restare senza reddito: in attesa della pensione si percepisce una «indennità», il cui importo è pari al minimo Inps di pensione. Quando poi si maturano i requisiti, l’indennità è sostituita dalla pensione vera e propria. La misura ha fatto esordio la prima volta nel 1996 ed è rimasta operativa fino al 2011; poi è stata bloccata. La legge di Stabilità 2014 l’ha riattivata, prevedendo che possano avvalersene, nelle misure e in base alle modalità previste dalla previgente disciplina, i soggetti in possesso dei requisiti nel periodo tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016.

Soggetti, requisiti e condizioni. Destinatari della misura sono: i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (negozi ecc.); i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche (mercati, fiere ecc.); gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie ecc.); gli agenti e rappresentanti di commercio.

Per maturare il diritto all’indennizzo occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

età di 62 anni se uomo ovvero di 57 anni se donna;
anzianità d’iscrizione di almeno cinque anni alla gestione «artigiani e commercianti» Inps, come titolare o come coadiutore familiare, al momento di cessazione dell’attività.
Si può conseguire il diritto all’indennizzo alle seguenti condizioni:

cessazione definitiva dell’attività commerciale (l’attività deve «cessare»: il negozio, cioè, deve essere definitivamente chiuso, senza possibilità di equiparare alla cessazione la vendita dell’attività);
riconsegna al comune dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata (la cosiddetta «licenza commerciale»). Se l’attività commerciale è stata avviata dopo l’ultima riforma (dlgs n. 114/1998) va comunicata al comune la sola cessazione dell’attività. Inoltre, è necessario pure che il titolare dell’attività effettui la cancellazione:
dal registro delle imprese, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
dal registro degli esercenti il commercio (cosiddetto Rec), tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tale requisito è richiesto soltanto per coloro che si sono iscritti fino al 23 aprile 1999; dopo tale data, infatti, non è più richiesto l’obbligo d’iscrizione al Rec per chi esercita attività di commercio al minuto e, pertanto, non può esserci cancellazione;
dal Ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
La domanda. La legge di Stabilità 2014 non ha solo riattivato l’incentivo per chi maturi requisiti e condizioni dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, ha pure riaperto i termini per le «vecchie» chiusure, ossia per quelle avvenute entro il 31 dicembre 2011 da parte di soggetti che hanno maturato i requisiti tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Pertanto, dal 1° gennaio 2014 possono presentare domanda d’indennizzo:

chi ha maturano i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016;
chi, pur avendo maturato i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, non aveva presentato domanda o gli era stata rigettata perché presentata oltre il termine ultimo (era fissato al 31 gennaio 2012).
Attenzione; l’Inps ha precisato che, in ogni caso (a «nuovi» e/o a «vecchi»), la decorrenza degli indennizzi non può essere antecedente al 1° febbraio 2014, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge.

L’indennizzo. L’Indennizzo verrà erogato dal mese successivo alla domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età per la pensione di vecchiaia (si veda tabella); a partire dal mese successivo percepirà la pensione. La misura è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione «artigiani e commercianti» Inps che oggi (anni 2015 e 2016) è pari a 502 euro.

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