Cassette, sequestro ridotto

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Il sequestro probatorio del denaro custodito in cassette di sicurezza a carico di un indagato per reati di pubblica amministrazione deve essere agganciato a un’ipotesi di delitto chiara e a fatti storici circostanziati. Elementi che, tra l’altro, potrebbero a loro volta giustificare la trasformazione in sequestro preventivo delle somme in odore di malaffare.

La Sesta penale della Cassazione (sentenza 33229/14) torna sul tema delle misure cautelari reali – in materia di reati propri di funzionari e amministratori pubblici – accogliendo la richiesta di revoca di un provvedimento adottato dalla procura di Roma per un’ipotesi di corruzione e turbativa d’asta.
Il vincolo era scattato sulla cassetta di sicurezza di uno degli indagati con il blocco di centomila euro in contanti, “congelamento” peraltro confermato dal giudice delle indagini preliminari. Secondo la ricostruzione dell’accusa, il titolare della somma era intervenuto per agevolare la realizzazione di un parcheggio di alcuni privati, mettendo a disposizione degli interessati il suo ruolo pubblico. Nel ricorso per l’annullamento, invece, l’indagato sosteneva si trattasse del corrispettivo per una consulenza per la partecipazione al bando dei parcheggi, consulenza che in ogni caso il gip, in sede di riesame aveva ulteriormente ritenuto sospetta per i tempi e per i modi, che coinvolgevano pure come terzo incomodo il direttore dell’agenzia del Demanio competente.
Nell’impugnazione davanti alla Sesta penale, ancora, il titolare della cassetta di sicurezza sequestrata ribadiva di aver ricevuto 35mila euro per la consulenza, sottolineando però di aver perso la qualifica di pubblico ufficiale da più di sei anni, a causa dell’intervenuto pensionamento. La restante parte della somma contestata – e sequestrata – sarebbe da questo punto di vista riferibile a risparmi personali e familiari.
A complicare il cammino del provvedimento di sequestro, tra l’altro, c’era stata la scelta istruttoria del pm che, in sede camerale, aveva modificato l’imputazione, derubricandola da turbativa d’asta a traffico di influenze illecite. In tal modo, scrive il relatore della Sesta penale, si è perso in un colpo solo il fumus necessario a giustificare il provvedimento originario (fondato su una determinata, e più grave, ipotesi di reato) e anche la possibilità, per il Gip, di spiegare l’ipotesi alternativa di reato a cui agganciare la conferma del vincolo. Mentre, argomenta la Cassazione, «sembra chiaro come spetti al pubblico ministero, e per quanto gli compete, al giudice, indicare con accettabile precisione il fatto storico cui si riferisce la cautela e la relativa qualificazione giuridica. La funzione strumentale del sequestro (…) si legittima con riguardo all’accertamento del fatto ipotizzato, e non quando ancora si debba identificare il fatto meritevole dell’investigazione».
Ribaditi i presupposti necessari per l’adozione e il mantenimento della misura reale, la Corte sottolinea però che «non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo del reato delle cose oggetto del vincolo (nel caso di specie, i 100mila euro della cassetta di sicurezza, ndr), essendo sufficiente la semplice possibilità del rapporto di queste con il reato» (Cassazione, Sesta penale, sent. 1683/2013). Ma questa «possibilità», chiosa la sentenza censurando i giudici di merito, «non può essere intesa nel senso di una compatibilità del tutto astratta ed avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, quasi che il sequestro possa considerarsi legittimo tutte le volte in cui non ricorrano elementi idonei a dimostrare, in termini perentori, che la cosa non è pertinente al reato o non ne rappresenta il corpo o il frutto».

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