In caso di cessione del contratto di leasing immobiliare, cedente e cessionario sono i soggetti solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta di registro del 4%, mentre la società di leasing ceduta interviene nell’atto di cessione per manifestare il proprio consenso ma non è soggetto solidalmente obbligato. Se il subentro avviene per operazioni di riorganizzazione societaria, l’imposta del 4% non trova applicazione, perché prevale la disciplina generale del Dpr 131/86 sulla tassazione degli atti societari. Lo ha chiarito la Direzione centrale normativa delle Entrate in una risposta – finora inedita – a una richiesta di consulenza giuridica di Assilea, associazione delle società di leasing.
La legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 164, legge 147/2013) ha introdotto un’imposta di registro del 4% sulle cessioni da parte degli utilizzatori dei contratti di leasing aventi a oggetto immobili strumentali, con un nuovo articolo (8-bis) nella tariffa, parte prima, del Dpr 131/86. L’imposta del 4%, che si applica in deroga all’alternatività tra Iva e registro, si calcola sul corrispettivo pattuito per la cessione del contratto aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare, oltre al prezzo di riscatto (valore di mercato dell’immobile).
Quanto ai soggetti obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta, l’Agenzia osserva che la cessione del contratto è disciplinata dall’articolo 1406 del Codice civile, che prevede che ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta. Benché il consenso del soggetto ceduto rappresenti un elemento essenziale (la società di leasing, pur non partecipando direttamente all’accordo tra cedente e cessionario, è chiamata a prestare il consenso per il perfezionamento della cessione) questi si limita ad accettare l’accordo tra cedente e cessionario, ma non diventa parte del contratto di cessione, le cui pattuizioni (incluso il corrispettivo) vengono definite autonomamente tra le parti principali (Cassazione 6157/2007).
La cessione del contratto di leasing comporta il subentro del nuovo utilizzatore (cessionario) nella posizione giuridica, attiva e passiva, del contraente originario (cedente) mentre resta immutata la posizione della società di leasing ceduta; il contratto di leasing continua con il nuovo utilizzatore, per il quale restano invariate le precedenti previsioni contrattuali (scadenze, condizioni ecc). Pertanto la società di leasing non si può considerare «parte contraente» nella cessione (articolo 57 del Dpr 131/86) e resta quindi estranea dalla solidarietà passiva nel pagamento dell’imposta, che riguarderà solo cedente e cessionario.
Il subentro contrattuale può poi avvenire per effetto di operazioni straordinarie quali conferimenti d’azienda, trasformazioni, fusioni o scissioni. Per le Entrate, se la modifica soggettiva dell’utilizzatore è nel contesto di una più ampia operazione di riorganizzazione societaria, prevale la disciplina prevista dall’articolo 4 della tariffa parte I del Dpr 131/86 per gli atti societari (registrazione in termine fisso, con applicazione dell’imposta in misura fissa) e non si applica l’imposta del 4% prevista in caso di cessione (autonoma) del contratto.
A conclusioni diverse si giunge quando il subentro avviene a seguito di cessione d’azienda, soggetta a imposta proporzionale di registro con l’aliquota propria applicabile ai singoli beni, nel caso l’atto di cessione preveda corrispettivi distinti per ciascun bene (altrimenti si applica l’aliquota più elevata). In tal caso, trova applicazione l’imposta del 4% sulla base imponibile prevista per il contratto di leasing (corrispettivo aumentato dei canoni a scadere e del riscatto), al netto delle passività proporzionalmente imputabili.